Il distacco, ossia quella modalità attraverso la quale un datore di lavoro pone a disposizione di un altro soggetto un lavoratore per esigenze temporanee, può avvenire sia in ambito nazionale che transnazionale. Ricordiamo che quando esso è svolto in ambito transnazionale è disciplinato dal D.Lgs. n. 136/2016 che chiarisce le specifiche modalità per avvalersene legittimamente.
Ma se distaccante e distaccatario coincidono – non avendo quest’ultimo una autonoma rappresentanza separata dal distaccante in Italia – cosa succede alla sanzione eventualmente irrogata nei confronti di ambo i soggetti?
Distacco transnazionale illecito: se il distaccatario è una sede secondaria la sanzione è unica
Il distacco, ossia quella modalità attraverso la quale un datore di lavoro pone a disposizione di un altro soggetto un lavoratore per esigenze temporanee, può avvenire sia in ambito nazionale che transnazionale.
Quando esso è svolto in ambito transnazionale è disciplinato dal D.Lgs. n. 136/2016 che chiarisce le specifiche modalità per avvalersene legittimamente.
Ma se distaccante e distaccatario coincidono – non avendo quest’ultimo una autonoma rappresentanza separata dal distaccante in Italia – cosa succede alla sanzione eventualmente irrogata nei confronti di ambo i soggetti?
A tale dubbio risponde l’Ispettorato del Lavoro con una recente nota.
Distacco del dipendente: che cos’è
Il distacco del lavoratore è quello strumento attraverso il quale un datore di lavoro, al fine di soddisfare uno specifico interesse, pone a disposizione di un altro soggetto uno o più lavoratori, per un periodo limitato, con l’obiettivo di eseguire una specifica attività lavorativa.
Il distacco, disciplinato dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che esso si configuri quando un datore di lavoro, pur ponendo il soggetto a disposizione di un altro soggetto per eseguire una specifica attività lavorativa, rimane responsabile del trattamento economico-normativo a favore del lavoratore.
Mutamento delle mansioni o trasferimento in sede particolarmente lontana
Quando il distacco comporta un mutamento di mansioni, esso deve sempre avvenire col consenso dell’interessato, e se comporta il trasferimento in un’unità produttiva che si trova a più di 50 km rispetto a quella in cui il lavoratore è adibito, essa può avveni