Il ritorno nei piccoli centri del sud dei pensionati esteri

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’istituzione di una imposta sostitutiva particolarmente vantaggiosa per i pensionati disposti a rientrare nei piccoli centri del sud

EsteroIl comma 273, dell’art.1, della Legge di Bilancio 2019 – L.n.145 del 30 dicembre 2018 – ha previsto, nell’ambito del T.U. n.917/86, l’art.24-ter, con il precipuo scopo di far rientrare i pensionati nei piccoli centri del sud, l’istituzione di una imposta sostitutiva particolarmente vantaggiosa.

La norma oggi ha trovato una prima lettura da parte dell’Agenzia delle entrate, con la circolare n.8/E del 10 aprile 2019.

Pensionati all’estero: la nuova imposta sostitutiva forfettaria

Fatte salve le disposizioni dell’art.24-bis – norma che prevede l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia -, i titolari di redditi da pensione di cui all’art.49, comma 2, lettera a) – vale a dire le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati – erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’art.2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’art.165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

La residenza

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all’art.2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile [1].

I redditi da fonte estera o prodotti all’estero, assoggettabili all’imposta sostitutiva prevista dal nuovo art.24-ter del TUIR sono quelli individuati secondo i criteri di cui all’art.165, comma 2, del medesimo testo unico, in base al quale i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art.23 dello stesso testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti.

Chi può avvalersi della nuova opzione e come

L’opzione in esame è esercitabile dalle persone fisiche che:

  1. non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  2. trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

E’ altresì previsto che le persone fisiche che intendono esercitare l’opzione prevista dal nuovo art.24-ter del TUIR indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. A seguito di tale indicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

L’opzione per l’imposta sostitutiva di cui trattasi è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. L’opzione è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

L’eventuale revoca

Il comma 7 del nuovo art.24-ter del TUIR disciplina la revoca dell’opzione nonché la cessazione degli effetti di quest’ultima stabilendo che:

  • l’opzione è revocabile dal contribuente;
  • nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti;
  • gli effetti dell’opzione cessano laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  • la revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

L’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-ter del TUIR non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo, è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, applicandosi per quanto attiene l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni le disposizioni previste per l’IRPEF in quanto compatibili.

Opzione

Il comma 8 del nuovo art.24-ter stabilisce che persone fisiche comprese tra quelle destinatarie della disciplina in argomento – ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 24-ter – possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23 del TUIR.

Il comma 1 del nuovo art.24-ter del TUIR fa espressamente salva la possibilità di optare, in presenza delle condizioni normativamente stabilite, per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall’articolo 24-bis del medesimo testo unico.

I vantaggi

Tali contribuenti, come rilevato dalla circolare n.8/2019:

  • non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
  • sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La norma è, quindi, costruita sostanzialmente sulla falsariga dell’art.24-bis, del T.U.n.917/86, inserito dall’art.1, comma 152, della L.n.232 dell’11 dicembre 2016 (di cui ne fa salvi gli effetti), che ha introdotto una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

 

A cura di Gianfranco Antico

Sabato 25 Maggio 2019

 

Note         

[1] Come rilevato dalle Entrate nella C.M.n.17/2017, le nozioni di residenza e domicilio sono mutuate dalla disciplina civilistica, che definisce la prima come il luogo di dimora abituale e il secondo come la sede principale dei propri affari e interessi (cfr. art. 43 del C.C.).