In relazione alle numerose e sostanziali modifiche operate dalla Legge di bilancio 2019 sulle cause ostative al regime forfettario, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per dare il suo parere, con molteplici risposte che analizzano diverse fattispecie.
In relazione alle numerose e sostanziali modifiche operate dalla Legge di bilancio 2019 sulle cause ostative al regime forfettario (art. 1, co. 54 e segg. L. 190/2014), l’Agenzia delle entrate è intervenuta con molteplici risposte che analizzano diverse fattispecie.
Proponiamo quindi una sintetica rassegna di tutte le ultime risposte AdE, fra cui, degne di nota, quelle relative al possesso di una quota in società di persone, anche in veste di socio accomandante (risposte 120, 123, 125 e 127).
Risposta interpello Agenzia Entrate 23.4.2019, n. 114
Può applicare il regime forfetario il contribuente che esercita l’attività di psicologo ed è socio di una società semplice (quindi non produttiva di reddito d’impresa) immobiliare che effettua l’attività di locazione di beni propri. La partecipazione in società semplice infatti non preclude l’applicazione del regime forfetario, fatto salvo il caso in cui la stessa produca reddito di lavoro autonomo.
Risposta interpello Agenzia Entrate 23.4.2019, n. 115
Può applicare il regime forfetario il soggetto che ha iniziato una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per la professione di dottore commercialista, percependo un compenso sotto forma di borsa di studio in quanto la causa ostativa di cui alla lett. d-bis) del co. 57, L. 190/2014, come integrata dal D.L. n. 135/2018 esclude espressamente tale fatti