In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973, autorizza la rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed, in particolare, da contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973, autorizza la rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed, in particolare, da contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.29546 del 16 novembre 2018.
Il fatto: il post-it rinvenuto presso terzi
Con distinti ricorsi proposti dinanzi alla C.T.P. di Varese, un salumificio impugnava due avvisi di accertamento IRPEG, IRAP ed IVA, per gli anni 2003 e 2004, con i quali erano stati rettificati i redditi dichiarati. Atti che originavano da un processo verbale di constatazione, redatto dall’Agenzia delle Entrate, e si fondavano su quanto emerso nel corso di una verifica parziale effettuata nei confronti di una terza società, cliente del salumificio.
In particolare, risultava che la società terza aveva acquistato dalla società accertata confezioni regalo, contenenti alimenti e bevande, destinate ad essere utilizzate quali omaggi a clienti e fornitori: nel corso della verifica, tuttavia, era stata rinvenuta una fattura del salumificio,
“alla quale era annesso un foglietto manoscritto (del tipo post-it) recante prezzi delle confezioni tutti superiori a quelli fatturati, ad eccezione di quelli relativi alla confezione denominata di “tipo A”.
Il fatto che tali importi trascritti sul foglietto fossero i prezzi effettivi di acquisto della confezioni regalo era confermato dalla signora S., procuratrice della società terza.
Contro tale tesi il salumificio eccepiva la non riferibilità a sé del documento, trattandosi di atto extracontabile, peraltro proveniente da altra ditta, e l’inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate nell’immediatezza dalla signora S., in quanto dalla stessa subito modificate. La società contestava anche la ricostruzione dei ricavi nonché le riprese per costi non documentati, non di competenza o indeducibili.
La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi, li rigettava relativamente ai maggiori ricavi accertati e li accoglieva nel resto.
La Commissi