In sostituzione dell’ACE, il legislatore ha approntato un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione. Queste finalità perlomeno erano quelle previste nell’originaria versione dell’agevolazione fiscale che, nel testo entrato effettivamente in vigore appare invece orientata non tanto agli investimenti, bensì – più semplicemente – al mantenimento degli utili nell’impresa. È quindi opportuno esaminare il meccanismo agevolativo…
- Aspetti generali
- La prima versione
- Gli utili accantonati
- Le riserve indisponibili
- L’incremento del PN
- Le aliquote previste
- Il consolidato fiscale
- La trasparenza per opzione
- I soggetti IRPEF
1. Aspetti generali
In sostituzione dell’ACE (le cui disposizioni sono state contestualmente abrogate con effetto dal 2019), il legislatore ha approntato un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione (art. 1, commi 28 – 34, legge 30.12.2018 n. 145).
Queste finalità perlomeno erano quelle previste nell’originaria versione dell’agevolazione fiscale che, nel testo entrato effettivamente in vigore (dopo alcune modifiche apportate prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri [1]) appare invece orientata non tanto agli investimenti, bensì – più semplicemente – al mantenimento degli utili nell’impresa.
Tale normativa (“mini IRES”) troverà applicazione – sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (per i soggetti “solari”, dal corrente anno 2019).
È quindi opportuno esaminare in prima battuta il meccanismo agevolativo, nella consapevolezza che, per poterne risolvere le criticità emergenti, occorrerà attendere l’emanazione del decreto attuativo (guardando anche alle prime interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate).
2. La prima versione
La versione originaria della mini IRES, così come quella innovata nel 2019, risultava applicabile ai soggetti IRES (società ed enti) ed IRPEF, escludendo però i soggetti tassati con regimi forfettari.
Per quanto riguarda i soggetti in regime di contabilità semplificata, era richiesto che le scritture contabili previste dall’art. 2217 comma 2 c.c. fossero integrate con un apposito prospetto indicante la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva (art. 1, comma 33, legge n. 145/2018).
In questa prima versione, l’aliquota prevista era fissa, prevedendo una riduzione di nove punti sull’aliquota ordinaria IRES (con riduzione dal 24% al 15%) e sulle varie aliquote nelle quali si articolano gli scaglioni IRPEF.
In particolare, il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti – nella versione originaria dell’a