Maggior termine di 180 giorni per approvare il bilancio: fruibile per ritardo ISA e dati INAIL? – Risposta al volo

Ai fini della fruizione del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea, ritenete valide cause quali la mancata approvazione degli ISA, la tardiva disponibilità dei dati Inail, oppure la nuova indicazione prevista in Nota Integrativa delle sovvenzioni ricevute?

Continuiamo a proporre le nostre “Risposte al volo”, questa volta sul termine di convocazione dell’assemblea che dovrà approvare il bilancio 2018.

Ricordiamo che le risposte al volo del Commercialista Telematico nascono da dubbi segnalati dai lettori sul nostro forum (clicca qui per partecipare) o dal nostro gruppo Facebook: sono risposte veloci e pratiche.

Domanda

Ai fini della fruizione del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea, ritenete valide una o più delle seguenti cause?

  • La mancata approvazione degli ISA
  • La tardiva disponibilità dei dati Inail
  • La nuova indicazione prevista in Nota Integrativa delle sovvenzioni ricevute
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Risposta

La risposta è negativa per tutte le fattispecie richiamate.

Il maggior termine dei 180 giorni per la convocazione è fruibile, in base a quanto disposto dall’articolo 2364 del Codice Civile, “quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.

Le circostanze devono dunque essere relative alla singola realtà aziendale, e non generiche come quelle esposte nel quesito.

In questo senso, potrebbero essere motivi validi l’esistenza di sedi operative distaccate, la variazione dei sistemi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione, la necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente.

È possibile inoltre, lo slittamento per cause di forza maggiore, quali furti, incendi, o decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.

Ricordiamo che gli amministratori sono responsabili per la motivazione della fruizione del maggior temine, che va scritta all’interno della relazione sulla gestione o in sua mancanza della Nota integrativa.

In conclusione, si ribadisce che nessuna delle cause descritte nel quesito può legittimare l’amministratore alla fruizione del maggior termine di 180 giorni.

Scopri qui il facsimile di verbale ad uso degli amministratori

a cura di Danilo Sciuto

Venerdì 10 Maggio 2019