Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che a decorrere dal 2018 sostituiscono gli studi di settore, hanno la duplice funzione di strumento di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e di rafforzamento della compliance fiscale mediante l’applicazione del regime premiale. Vediamo il loro ambito di applicazione e le cause di esclusione.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che a decorrere dal 2018 sostituiscono gli studi di settore, hanno la duplice funzione di strumento di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e di rafforzamento della compliance fiscale mediante l’applicazione del regime premiale.
Sono soggetti al regime premiale i contribuenti che esercitano in modo prevalente una attività di impresa, arti e professioni per la quale risulti approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.
I contribuenti esclusi dall’applicazione dagli ISA non potranno accedere al regime premiale e, fatta l’eccezione per le imprese multiattività, non sono tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici.
Ambito applicativo degli ISA
I decreti MEF del 28 dicembre 2018 e del 23 marzo 2018 prevedono che gli ISA vadano applicati ai contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che svolgano come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulti approvato un ISA sempre che non sussista una condizione di esclusione.
L’attività prevalente è quella dalla quale deriva nel corso del periodo di imposta il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Per quanto sopra, come già avveniva per gli studi di settore, i contribuenti che esercitano più attività di impresa e/o di lavoro autonomo sono tenuti all’annotazione separata dei ricavi e dei compensi riconducibili alle diverse attività esercitate e contraddistinte da codici Ateco differenti, presupposto necessario per l’individuazione dell’ISA da applicare.
Le istruzioni alla compilazione dei modelli ISA precisano che, se il contribuente esercita diverse attività di impresa e di lavoro autonomo deve determinare l’attività prevalente sia con riferimento all’esercizio dell’attività di impresa sia con riferimento all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.
Attenzione: per specifiche attività le istruzioni dei singoli ISA possono indic