Decreto Crescita: nuova disciplina fiscale per gli strumenti finanziari convertibili

Secondo le nuove disposizioni i maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari – aventi specifiche caratteristiche espressamente individuate dal legislatore – non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).

Decreto Crescita 2019La disciplina di favore per gli strumenti finanziari convertibili applicata chiunque sia l’emittente

Il trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili è oggetto di un’importante novità introdotta dal Decreto Crescita e confermata nell’ultima versione dello stesso approvato lo scorso 23 aprile.

Secondo le nuove disposizioni i maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari – aventi specifiche caratteristiche espressamente individuate dal legislatore – non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).

Cosa cambia con il Decreto Crescita

La novità è disposta dall’art. 9 del Decreto Crescita: l’elemento nuovo inserito dal legislatore risiede nel fatto il beneficio della non imponibilità ai fini Ires e Irap – si applica a prescindere di chi sia il soggetto emittente.

Dunque, è stata accolta la richiesta già manifestata delle autorità europee di allineare il trattamento fiscale in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche a chiunque sia l’emittente.

Con tale modifica normativa si estende a tutti gli strumenti finanziari, con determinate caratteristiche, suscettibili di conversione in azione il trattamento fiscale già previsto dall’articolo 2, comma 22-bis, del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Inoltre, la novità introdotta dal Decreto Crescita estende contestualmente a tutti i settori economici la misura prevista dall’art. 1, comma 149, della Legge n. 147/2013, che trova applicazione nei confronti dei soggetti finanziari.

Caratteristiche degli strumenti finanziari

Il nuovo trattamento fiscale previsto dal Decreto crescita si applica esclusivamente al sussistere di 3 condizioni:

  1. la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari derivi dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali;
  2. gli strumenti finanziari siano diversi, sotto il profilo tributario, da azioni e titoli similari;
  3. gli strumenti finanziari abbiano le caratteristiche indicate dal legislatore nel comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Crescita.

Relativamente al punto tre occorre precisare che la disposizione di fatto riguarda alcuni strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con caratteristiche che determinano la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • gli strumenti sono stati emessi e il corrispettivo è stato integralmente versato;
  • gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga il 20% o più dei diritti di voto o del capitale;
  • l’acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;
  • nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
  • gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
  • gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l’emittente;
  • gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall’emittente prima di 5 anni dalla data di emissione;
  • in caso di una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l’opzione può essere esercitata unicamente dall’emittente;
  • le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l’emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
    – liquidazione della società;
    – operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti.
  • le eventuali distribuzioni annullate non sono cumulabili e l’annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;
  • le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:
    – il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;
    – gli strumenti siano convertiti in azioni;

    – si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti

Obblighi dell’emittente

Al fine di prevenire condotte abusive o elusioni poste in essere attraverso l’emissione di strumenti finanziari il legislatore ha imposto due condizioni ben precise che gli emittenti devono rispettare per potersi avvalere della nuova disciplina ovvero gli emittenti devono:

  1. comunicare all’amministrazione finanziaria l’emissione degli strumenti finanziari per i quali richiedono l’applicazione della disciplina
  2. indicare in dichiarazione separatamente i maggiori o minori valori che non concorrono alla determinazione dell’imponibile ai fini IRES e IRAP

Quando disposto dal citato primo punto  è perfezionato dagli emittenti con l’indicazione dell’emissione degli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione; invece, relativamente al secondo punto, essi dovranno fornire con un’indicazione separata, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti, ai fini Ires e Irap, al fine di poter consentire l’accertamento della conformità dell’operazione con le disposizioni previste dall’articolo 10-bis della Legge n.212/2000.

 

A cura di Monica Greco

Sabato 18 Maggio 2019