Cassazione su ruolo, aggio e riscossione

Con le dovute eccezioni, vige il principio generale che l’atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo, titolare del potere, può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso. Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, non incide quindi sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo. La debenza dell’aggio, poi, non può essere in contrasto con la disciplina in tema di aiuti di Stato, dato che l’attività di riscossione delle imposte non può essere ritenuta attività d’impresa nel senso tecnico del termine, il che risolve ogni problema di concorrenza di mercato.

Fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, vige il principio generale che l’atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo, titolare del potere, può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso.

Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio, al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, non incide quindi sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo.

La debenza dell’aggio, poi, non può essere in contrasto con la disciplina in tema di aiuti di Stato, dato che l’attività di riscossione delle imposte non può essere ritenuta attività d’impresa nel senso tecnico del termine, il che risolve ogni problema di concorrenza di mercato.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11138 del 19/04/2019, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di riscossione.

Nel caso di specie, la contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ne aveva respinto l’appello, confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso cartella di pagamento IRPEF 2006-2007.

La ricorrente deduceva, in particolare, violazione di legge in relazione all’art. 12, comma 4, Dpr n. 602/73, con riferimento all’eccezione di verifica della firma del ruolo da parte del titolare dell’ufficio, con conseguente nullità per omessa sottoscrizione, lamentando che il giudice di appello non aveva rilevato che la firma era necessaria ed irrinunciabile per attribuire efficacia esecutiva al ruolo.

Con un secondo (complesso) motivo di impugnazione la contribuente denunciava poi la nullità della sentenza «per motivazione perplessa ed incomprensibile» relativamente alla omessa indicazione della motivazione della pretesa ex art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, alla omessa sottoscrizione del ruolo e alla violazione dell’art. 107 del Trattato dell’Unione Europea con riguardo all’aggio esattoriale.

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato.

Evidenziano infatti i giudici di legittimità che, quanto alla prima censura, fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come, ad esempio, l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (cfr. Cass. n. 18758 del 2014 e la giurisprudenza ivi citata), vige il principio che «l’atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso» (cfr. Cass. n. 11458/2012).

Sulla base di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (cfr. Cass. n. 19671/2016, che richiama Cass. nn. 26053/2015, 6199/2015, 6610/2013, nonché Corte Cost. n. 117 del 2000, secondo cui costituisce «diritto vivente» il principio in base al quale «l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene»).

Conclude pertanto la Suprema Corte che il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria.

Anche le ulteriori censure, secondo la Corte, erano infondate.

La Corte afferma infatti che l’asserita mancata sottoscrizione del ruolo, oltre a non essere causa di nullità, non era stata comunque prospettata quale specifico motivo di impugnazione, avendone la difesa unicamente sollecitato una verifica, non possibile in sede di legittimità.

Difetto di motivazione

Con riguardo poi al difetto di motivazione della cartella gravata in merito ai criteri del ricalcolo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi ed alla conseguente violazione dell’art. 7, comma primo, della Legge n. 212 del 2000, la Cassazione rileva come l’iscrizione a ruolo oggetto di lite fosse scaturita dall’emissione, ad opera della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, di sentenza, passata in giudicato, con cui erano stati rideterminati i redditi della contribuente per gli anni 2006 e 2007.

E la cartella impugnata aveva effettuato espressa menzione dei predetti avvisi, il che la rendeva immune da qualsivoglia vizio motivazionale, posto che la contribuente era perfettamente al corrente del titolo per il quale erano state richieste le somme.

Nel caso in esame, poi, non si era verificata alcuna duplicazione di imposta posto che le ingiunzioni ricevute dalla contribuente afferivano alla cosiddetta esecuzione frazionata delle imposte dovute a seguito dell’incedere del processo e della formazione progressiva del giudicato tributario.

Da disattendere infine, secondo la Suprema Corte, era anche la tesi della contribuente in ordine all’aggio di riscossione indicato nella cartella gravata, a suo avviso non dovuto in quanto in contrasto con il precetto normativo dell’art. 107 del Trattato sull’Unione Europea, che vieta ogni forma di aiuto e/o sussidio di Stato, che possa alterare la concorrenza tra imprese.

A tal proposito rileva infatti la Cassazione che l’attività di riscossione delle imposte per conto dello Stato, posta in essere dal Concessionario, non può in ogni caso essere ritenuta attività d’impresa nel senso tecnico del termine, il che risolveva ogni problema di concorrenza di mercato tra imprese, rendendo la doglianza “del tutto evanescente”.

E questo anche considerato che il Concessionario agisce nel rispetto di regole dettate dal Legislatore, la cui applicazione non può mai trascendere in condotte anticoncorrenziali ad opera di chi al rispetto di tali regole è chiamato ad adeguarsi.

 

a cura di Giovambattista Palumbo

Lunedì 6 Maggio 2019