La Cassazione conferma l’impugnabilità del ruolo

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 9 maggio 2019

La Corte fa chiarezza sulla differenza sostanziale tra "ruolo" ed "estratto di ruolo" (che non sono sinonimi): analizziamo in questo articolo l’ordinanza e le differenze tra i due concetti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 54 del 3 gennaio 2019, ha confermato il principio espresso a SS.UU. con la sentenza n. 19704/2015, secondo cui:

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.”

Infatti, per gli Ermellini:

ove la piena conoscenza della pretesa imposit