La banca ha inviato al mio cliente una richiesta di rientro, che fare?

In tempi di crisi, quali sono quelli in cui viviamo, è sempre più frequente che gli istituti di credito monitorino l’andamento delle aziende consultando ulteriori indici rispetto a quelli classici, quali bilanci e centrali di allarme interbancarie (Centrale Rischi). All’esito di tali controlli si perviene a trasformare quello che era un fido a revoca, in uno a scadenza predeterminata, oppure ad una riduzione dell’affidamento accordato, o nei casi più gravi alla revoca dell’affidamento con contestuale richiesta di rientro dell’esposizione debitoria.

La Consulenza Tecnica in ambito bancario

usura bancaria sui conti correnti

In tempi di crisi, quali sono quelli in cui viviamo, è sempre più frequente che gli istituti di credito monitorino l’andamento delle aziende consultando ulteriori indici rispetto a quelli classici, quali bilanci e centrali di allarme interbancarie (Centrale Rischi).

In particolare, la movimentazione degli affidamenti, il volume e la frequenza di utilizzo degli stessi, o la puntualità nei pagamenti delle rate possono rappresentare il primo segnale di una mancanza di liquidità circolante. Così, anche soggetti fortemente patrimonializzati, che quindi possono garantire ampiamente gli affidamenti o i finanziamenti concessi, sono sottoposti a revisione dei fidi ed a controlli sempre più meticolosi.

All’esito di tali controlli si perviene a trasformare quello che era un fido a revoca, in uno a scadenza predeterminata, oppure ad una riduzione dell’affidamento accordato, o nei casi più gravi alla revoca dell’affidamento con contestuale richiesta di rientro dell’esposizione debitoria.

Il più delle volte questo accade repentinamente e senza che il cliente possa avere il tempo materiale di reperire i fondi necessari per l’immediato rientro.

Di norma una richiesta di rientro prelude ad un Decreto Ingiuntivo, ossia l’ordine del Tribunale su istanza di parte di pagare una determinata somma di denaro. Tuttavia visto che ai fini dell’ottenimento del Decreto Ingiuntivo è necessario che l’istituto di credito apposti a “sofferenza” il cliente, situazione che non lo rende più bancabile, poiché da tanto scaturisce la segnalazione negativa nella Centrale Rischi presso la Banca d’Italia e negli altri sistemi informativi di allarme interbancario, le parti optano per un “piano di rientro” che apparentemente dovrebbe risolvere la situazione, ma che il più delle volte acuisce gli effetti nefasti del credit crunch.

In particolare, il piano di rientro, che nella gran parte è “suggerito” dalla banca stessa, prevede che il cliente riconosca la legittimità dell’operato della banca fino al momento della stipula e per il futuro, in taluni casi la prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle già in possesso del creditore e modalità di rientro che non consentono di ridurre in maniera significativa l’esposizione debitoria.

Più precisamente accade che il conto rimane aperto, ma congelato, nel senso che il cliente non può utilizzarlo, tuttavia continua a produrre interessi, commissioni e spese. Sicché il versamento periodico al quale il cliente si obbliga, nella gran parte viene eroso dalle competenze generate dal saldo passivo e non è sufficiente a consentire una significativa riduzione dell’esposizione debitoria.

Ebbene, poiché tali piani di rientro, prevedono modalità di rimborso difficili da sostenere e talvolta inattuabili, considerato l’effettivo andamento dell’azienda, essi rappresentano soltanto un ulteriore passo verso la riscossione coatta del credito mediante Ingiunzione di Pagamento. Tanto, con l’aggravante che il cliente ha provveduto, con il piano di rientro, a rilasciare una serie di dichiarazioni e garanzie certamente pregiudizievoli per sé.

Chiariti tali aspetti e rilevato che in tutti i casi, prima che la banca richieda il rientro dagli affidamenti, vi sono dei segnali chiari ed inequivoci, è necessario prevenire i possibili problemi.

Kipling e la revisione bancaria

Si perviene a tanto innanzitutto mediante una accurata analisi preliminare dei rapporti bancari. Quindi occorre una prima verifica sui contratti bancari, i quali devono essere redatti per iscritto, ai sensi dell’art. 117 TUB e devono recare tutte le caratteristiche previste dal Codice Civile e dal Testo Unico Bancario. Inoltre, occorre verificare che le condizioni ivi previste non violino alcuna norma di legge, ad esempio la L. 2/2009 in tema di commissioni sull’affidamento, o la L. 108/96 sull’usura bancaria.

In tale secondo caso, può divenire rilevante il calcolo del TAE (Tasso Annuo Effettivo), cioè del tasso concordato, comprensivo degli effetti della capitalizzazione.

Successivamente per gli affidamenti in conto corrente, che il codice civile (art. 1842 cc) definisce “apertura di credito”, è necessario verificare che tutto quanto addebitato nei trimestri trovi giustificazione e previsione nei contratti.

Da ultimo, ma non ultimo è l’accertamento del rispetto dei limiti previsti dalla L. 108/96 sull’usura bancaria.

Laddove tale indagine preliminare rilevi illegittimità perpetrate ai danni del correntista/cliente, si rende necessario un ulteriore approfondimento, volto alla contestazione delle stesse.

Tale indagine preliminare richiede l’esame degli estratti conto e degli estratti conto scalare, poiché occorre in primo luogo avere una quantificazione complessiva delle competenze calcolate e addebitate dalla banca per ogni trimestre, così come evidenziati nei riassunti scalare.

Mediante questa operazione sarà possibile conoscere la presenza di eventuali costi occulti non convenuti nei contratti e di quantificarne una stima.

Tali valori devono poi essere messi in relazione con i capitali attinti dal cliente, ricavabili dalla movimentazione dell’estratto conto, tanto al duplice scopo di quantificare una stima dell’eventuale anatocismo maturato sul conto corrente, che ove non rispondente alle prescrizioni dell’art. 1283 cc, della delibera CICR 2000 e dell’art. 120 TUB si dovrà ritenere illegittimo, nonché a valutare la possibilità di eccedenza dei tassi effettivamente praticati rispetto ai tassi soglia usura.

I calcoli necessari ad una completa analisi preliminare e successivamente necessari per determinare con margini di attendibile certezza eventuali anomalie bancarie riscontrate, l’effettivo saldo dare/avere e le eventuali eccedenze rispetto ai limiti di legge dei tassi e delle commissioni applicate, sono molto complessi poiché involgono una innumerevole quantità di dati, non univoci.

Pertanto, tali calcoli, sono possibili esclusivamente mediante idonei software appositamente concepiti. Il mercato, offre una scelta limitata di tali prodotti, ad ogni modo molti di essi rendono disponibile una prova gratuita.

 

Nella valutazione è bene tenere a mente che il software è d’ausilio al professionista e non può sostituirsi ad esso. Infatti, ogni calcolo, verifica o analisi deve muovere dall’esame delle condizioni dello specifico caso trattato. Nella materia bancaria, come in molte altre, ogni caso è un caso a sé e non sono quasi mai possibili standardizzazioni. Pertanto, il software di calcolo deve lasciare ampia libertà di movimento all’operatore.

L’altro aspetto di grande rilievo è che il tecnico deve offrire evidenza, molto dettagliata, di tutte le operazioni matematiche poste in essere. Alla base di ogni dimostrazione scientifica, vi è il fatto che essa deve essere dimostrabile e ripetibile.

Nel caso di specie, il calcolo prodotto deve essere ben chiaro a qualsiasi altro consulente che intenda controllarlo o ripeterlo. A tali fini è dirimente la reportistica offerta. Pertanto, un buon software deve prevedere oltre ad i consueti report riepilogativi, anche i report analitici che comprovano in maniera chiara inequivoca ed oggettiva le operazioni matematiche compiute.

Inoltre, bisogna considerare se e quali titoli accompagnino il software e da quali enti siano stati rilasciati. Così come i professionisti per poter svolgere determinati incarichi devono avere dei titoli (laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine) anche per i software utili alla determinazione e accertamento di Anatocismo ed Usura è necessario che siano sottoposti a test ed analisi da enti indipendenti, meglio se pubblici, che attestano che il prodotto esegue correttamente ciò che promette.

 

Tali attività di verifica tecnico-contabile, sono molto importanti per avere a disposizione tutti gli elementi di valutazione del problema, ma non rappresentano la soluzione unica e definitiva.

Infatti, oltre le valutazioni tecniche di cui si è appena parlato, diviene fondamentale definire una strategia complessiva di difesa del cliente che deve avere riguardo alle specificità del caso interne ed esterne all’azienda.

Quindi bisogna delineare un quadro d’insieme dell’azienda andando oltre l’esame del singolo conto corrente, finanziamento o mutuo approcciandosi ai rapporti bancari nel loro complesso, verificare la rilevanza dei rapporti bancari nella più generale struttura economica aziendale ed avere riguardo al contesto nel quale l’azienda si colloca, ad esempio considerando la giurisprudenza del tribunale che dovesse essere chiamato a decidere di una certa vicenda.

Tale studio consente di valutare vantaggi e svantaggi, e di valutare con oggettività rischi e benefici e delineare una strategia che abbia riguardo al medio periodo e consenta una tutela efficace nella gestione dei rapporti.

 

Opposizione al decreto ingiuntivo

Laddove invece la situazione degeneri e pervenga al cliente un Decreto Ingiuntivo, l’approccio deve essere diverso, infatti, diviene dirimente l’esame della documentazione contabile che la banca abbia allegato quale prova scritta ex art. 633 cpc per ottenere l’ingiunzione di pagamento.

L’art. 50 TUB consente agli istituti di credito di ottenere l’Ingiunzione di pagamento mediante la dichiarazione unilaterale di un “dirigente” che affermi che il credito indicato nell’estratto conto sia “vero e liquido”.

La dichiarazione unitamente al documento contabile su cui è apposta sono il documento su cui l’intera ingiunzione si fonda e senza la quale non può esistere.

Nella pratica accade frequentemente che l’estratto conto riporti solo l’ultimo saldo o la movimentazione più recente e quindi non consideri la movimentazione contabile nella sua interezza.

La giurisprudenza (cfr Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 2015, n. 9201), sanziona tale incompletezza affermando che in tal caso l’eventuale saldo di partenza a debito del cliente deve essere ricondotto allo zero contabile.

Va da se, che azzerando il saldo iniziale qualsiasi operazione di ricalcolo del legittimo saldo, influenza notevolmente tutte le operazioni successive, fino a condurre ad un saldo differente rispetto a quello di cui è ingiunto il pagamento. Tanto può portare alla revoca del Decreto Ingiuntivo.

Ovviamente l’accertamento sui contratti e sugli estratti conto in tali casi non deve comunque essere tralasciato, poiché la legittima ricostruzione contabile del rapporto può modificare gli esiti del rapporto, portando il debitore a divenire addirittura creditore.

 

In conclusione, nel momento in cui il rapporto banca/azienda si deteriora o addirittura è compromesso occorre innanzitutto un’analisi specifica del rapporto, che innestata in un contesto più generale offre tutti gli elementi utili a comprendere problemi e possibili soluzioni.

La successiva revisione bancaria del rapporto, mediante idonei strumenti consente di risolvere o arginare il problema.

 

Venerdì 31 Maggio 2019