La trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore può essere trasformato in un contratto di apprendistato professionalizzante; il regime contributivo applicabile.
La trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore può essere trasformato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, art. 43, comma 9, in un contratto di apprendistato professionalizzante; ciò comporta però dubbi in ordine al regime contributivo applicabile.
Premessa
Con un intervento delle scorse settimane, l’INPS ha fornito utili chiarimenti con riferimento al regime contributivo applicabile alla trasformazione dei contratti di apprendistato di primo livello (ossia contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) in apprendistato di secondo livello (apprendistato professionalizzante), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2