In tema di accertamento sintetico resta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente. Tra le prove contrarie è ammessa anche quella che il versamento degli importi contestati non è avvenuto e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto in questione natura simulata. Spetta comunque al giudice tributario verificare la prova della simulazione, anche attraverso l’interpretazione del negozio o dei negozi giuridici ritenuti simulati, laddove, comunque, il negozio simulato produce effetti nei confronti dei terzi e la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
In tema di accertamento sintetico resta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente.
Tra le prove contrarie è ammessa anche quella che il versamento degli importi contestati non è avvenuto e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto in questione natura simulata.
Spetta comunque al giudice tributario verificare la prova della simulazione, anche attraverso l’interpretazione del negozio o dei negozi giuridici ritenuti simulati, laddove, comunque, il negozio simulato produce effetti nei confronti dei terzi e la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 872 del 16/01/2019, ha risolto un contenzioso in tema di accertamento sintetico, evidenziando la valenza dell’acquisto simulato di quote azionario, ai fini del computo delle spese per incrementi patrimoniali.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia aveva respinto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine, che ne aveva respinto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento con cui erano state recuperate, per gli anni 2002 e 2003, maggiori imposte IRPEF e comunali all’esito di un accertamento sintetico del reddito ex art. 38 Dpr n. 600/1973.
In particolare, l’avviso di accertamento aveva ricostruito il ma