La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento, senza l’osservanza del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del Contribuente, in caso di dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3294 del 5 febbraio 2019, conferma la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento, senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, in caso di dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica.
Il principio affermato
“Questa Corte ha avuto modo di affermare il condivisibile principio, che in questa sede va ribadito, secondo cui la dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000. Ciò da un lato in ragione dell’urgenza correlata alla necessità dell’Erario di intervenire nella procedura concorsuale, senza che rilevi la possibilità di un’insinuazione tempestiva al passivo, poiché detto intervento può essere funzionale a proporre opposizioni volte a contestare le posizioni di altri creditori; d’altro lato perché il contribuente fallito perde la capacità di gestire il proprio patrimonio, sicché il detto termine per la presentazione di osservazioni e richieste risulta incompatibile con l’attività del curatore, che è svolta sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, stante l’onere informativo nei confronti di tali soggetti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8892 del 11/04/2018; Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016)”.
E pertanto, osserva la Corte, “la sentenza impugnata ha quindi falsamente applicato l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, poiché è pacifico che l’invito a produrre documenti è stato rivolto già al curatore fallimentare; essendo quindi la società già fallita all’inizio della fase amministrativa di verifica, nessuna necessità di attendere la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni sussisteva nella specie, del tutto a prescindere dall