Invio telematico dei corrispettivi: la prossima novità fiscale

I commercianti al minuto emettono la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. La fattura invece, viene emessa solo se è il cliente a chiederla. In seguito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 119/2018, per coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400.000, dal 01.07.2019 scatta l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi, mentre per gli altri soggetti il nuovo adempimento sarà obbligatorio dal 01.01.2020, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari realizzato. Come procedere correttamente all’adempimento e quali le sanzioni in caso di omissione o irregolarità

Invio telematico dei corrispettiviI commercianti al minuto disciplinati dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, emettono la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

La fattura invece, viene emessa solo se è il cliente a chiederla.

In seguito alle disposizioni contenute nel D.L. n. 119/2018, per coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400.000, dal 01.07.2019 scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate, mentre per gli altri soggetti il nuovo adempimento sarà obbligatorio dal 01.01.2020, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari realizzato.

Si precisa che con il termine “volume d’affari” si intende il volume complessivo del contribuente al 31.12.2018 ed emergente dal modello IVA 2019 e NON SOLO quindi quello realizzato mediante la vendita al minuto.

L’articolo 17 del D.L. n. 119/2018, rinvia alla pubblicazione di un decreto le ipotesi di esonero in base a due parametri: la tipologia di attività svolta ovvero il luogo di esercizio dell’attività, considerando la scarsa copertura internet in alcune zone d’Italia.

Per adempiere a tale nuova procedura infatti, i soggetti devono dotarsi di un registratore telematico (Provvedimento Agenzia delle Entrate, n. 182017 del 28.10.2016) o, in alternativa, di altri strumenti indicati dall’Agenzia delle Entrate.

I corrispettivi dovranno essere inviati in formato XML e si dovrà procedere poi alla loro conservazione sostitutiva, così come previsto per le fatture elettroniche.

Allo stesso modo quindi, in caso di scarto del file XML, si avranno 5 giorni di tempo per trasmettere nuovamente il file corretto allo SdI.

Con l’obbligo di invio dei corrispettivi, a partire dal 01.01.2020, sarà abrogata la tenuta del registro dei corrispettivi e la conseguente eliminazione della semplificazione di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 696/1996. In questo modo, ad esempio, i soggetti esercenti la somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da Enti pubblici o da Enti di assistenza/beneficienza, nonché soggetti che effettuano le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, dovranno emettere o la fattura in formato elettronico o lo scontrino fiscale.

Invio telematico dei corrispettiviIl regime sanzionatorio, previsto dall’articolo 2, comma 6 del D.lgs. n. 127/2015, sancisce che “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Si evince che, in caso di operazione certificata correttamente ma comunicata in ritardo o perfino omessa, la sanzione amministrativa è applicata con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2.000.

Invio telematico dei corrispettiviRiportando l’articolo 6, comma 3 del D.lgs. n. 471/1997se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

Gianfranco Costa e Alberto De Stefani

1 aprile 2019

Questo articolo è tratto dalla nostra circolare settimanale

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