Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Riepiloghiamo in questo articolo le principali informazioni in merito a scadenze e modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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Ricordiamo che si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo su documenti elettronici/informatici.

Si tratta:

  1. delle fatture elettroniche emesse nel (primo trimestre) 2019.
    Per questi documenti il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato un Decreto (D.M. 28.12.2018) per introdurre l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo.
    Quindi per il primo trimestre 2019 la scadenza è fissata al 20 aprile, prorogata per legge (art. 2963 cod.civ.  e  art. 7, comma 2, lett. l), D.L. 70/2011) al primo giorno lavorativo successivo (23 aprile 2019).

    A tal fine, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo presente sul sito dell’Agenzia, nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
    Tramite un servizio presente sullo stesso portale, sarà possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24/F24Enti Pubblici predisposto dall’Agenzia delle entrate;

  2. delle fatture elettroniche emesse nel 2018.
    Per questi documenti valgono le regole stabilite dal D.M. 17.6.2014 secondo la formulazione precedente l’emanazione del Decreto di cui alla linea precedente, che prevedono l’obbligo di versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio – e, pertanto entro il 30 aprile 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;

  3. dei documenti conservati in modalità sostitutiva/elettronica.
    Coloro che adottano la conservazione elettronica di documenti, libri, registri, ecc. devono versare l’imposta di bollo in unica soluzione tramite il modello F24 telematico (online). L’imposta di bollo è fissata nella misura di euro 16,00 – ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – per il libro giornale e per i libri sociali obbligatori tenuti in modalità informativa. Anche in questo caso la scadenza è stabilita (art. 6, commi 1 e 2, D.M. 17.6.2014) nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Calendario del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

DOCUMENTI EMESSI SCADENZA DI VERSAMENTO MODALITÀ DI VERSAMENTO
Fatture elettroniche anno 2018 30 aprile 2019

Tramite modello F24, codice tributo 2501 (per le sanzioni si utilizza il codice tributo 2502)

Fatture elettroniche I trimestre 2019 23 aprile 2019

Addebito in conto corrente ovvero tramite modello F24 / F24 Enti Pubblici predisposto dall’Agenzia delle entrate. Per i codici tributi si veda infra.

 

 

La disciplina del bollo “virtuale”

Pare opportuno rammentare che, essendo la fattura elettronica un documento informatico, il versamento dell’imposta è regolato dalle disposizioni di cui al D.M. 17.6.2014, per cui – come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14.4.2015 n. 16/E – tale disciplina differisce rispetto a quella relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis, D.P.R. 642/1972.

Quest’ultima modalità (bollo virtuale) resta in vigore per altri taluni atti e documenti che sono stati definiti con apposito decreti ministeriali, diversi da quelli contemplati nel D.M. del 2014, quali – a titolo d’esempio – certificati, copie dichiarate conformi all’originale, estratti di atti o documenti rilasciati dai notai, lettere e ricevute di accreditamento consegnate per l’incasso o negoziate presso banche, atti di protesto redatti dagli ufficiali giudiziari, bolli su conti correnti bancari e postali, come pure fatture emesse per prestazioni sanitarie, o fatture emesse verso soggetti esteri (precisamente: non residenti e non stabiliti in Italia, per i quali non vige l’obbligo della fatturazione elettronica) ovvero verso cessionari/committenti in regime di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, cd. “minimi”) o i regime forfettario (art. 1, comma 54 e segg., L. 190/2014).

La procedura per l’assolvimento di bollo virtuale – non applicabile, come detto, alle fatture elettroniche – richiede una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, la quale procede alla liquidazione iniziale dell’imposta dovuta in via provvisoria sulla base dei dati esposti nell’istanza di autorizzazione presentata dal contribuente.

A partire dall’anno successivo, il contribuente deve presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, al fine della liquidazione dell’imposta dovuta da parte dell’Ufficio che determinerà il saldo dovuto per l’anno cui la dichiarazione si riferisce e l’acconto per l’anno successivo.

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 642/1972 che non emettono altri documenti (es. emettono esclusivamente fatture elettroniche) possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’art. 15, comma 10, D.P.R. 642/1972 (Agenzia delle entrate, Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, FAQ n. 48 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 17 gennaio 2019).

Saranno invece assoggettate ad imposta di bollo con applicazione del contrassegno altri documenti, quali semplici ricevute emesse per quietanza gli incassi effettuati (art. 1199 cod.civ.).

 

 

Modalità di versamento del bollo sulle F.E.

L’Agenzia delle entrate ha fornito recentemente alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Ad esempio, è stato chiaro come versare correttamente l’imposta di bollo qualora la fattura (elettronica) emessa non riportasse l’assoggettamento a detto tributo. Ai fini pratici, potrebbe sembrare opportuno stornare (mediante emissione di nota di credito) la fattura che non riporta il bollo dovuto; ma la norma (art. 26, D.P.R. 633/1972) non pare contempli la variazione in diminuzione nel caso di specie, giacché ne ammette l’emissione per modificare la base imponibile e/o l’imposta.

Per effettuare il versamento corretto dell’imposta di bollo – conteggiato dall’Agenzia delle entrate in funzione dei documenti, assoggettati a bollo, e transitati nel Sistema di Interscambio (consegnato o messi a disposizione del destinatario) nel trimestre di riferimento – è possibile modificare il numero dei documenti conteggiati ai fini del calcolo del tributo dovuto (accedendo al menù “Pagamento imposta di bollo”).

In tal caso potrebbe essere opportuno informare il destinatario della fattura sul corretto assolvimento dell’imposta anche sul documento emesso senza che sia stato valorizzato in fattura il campo “Dati Bollo”, al fine di dissuaderlo dall’effettuare la regolarizzazione autonomamente, dato che il destinatario è soggetto alla responsabilità solidale nel versamento del tributo (art. 22, co. 2, D.P.R. 642/1972).

Con la risoluzione Ag.Entrate 10 aprile 2019, n. 42/E sono stati istituiti i codici tributi per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche; si tratta dei seguenti codici da indicare nella sezione “erario”:

  • del codice 2521 per il primo trimestre;
  • del codice 2522 per il secondo trimestre;
  • del codice 2523 per il terzo trimestre;
  • del codice 2524 per il quarto trimestre.

 

Eventuali sanzioni ed interessi si versano, rispettivamente, con i codici tributo 2525 e 2526.

L’utilizzo del modello F24 Enti Pubblici richiede la compilazione del campo “sezione” con il valore “F” e del campo “riferimento B” per accogliere l’anno cui si riferisce il versamento.

 

a cura di Claudio Sabbatini

15 Aprile 2019