Ora L'agenzia delle Entrate fornisce ulteriori spunti di riflessione.
Nel corso di TeleFisco 2019 l’Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di affermare che dall'effettivo valore della controversia – ai fini della definizione delle liti pendenti - vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
Oggi, con la circolare n.6/E del 1° aprile 2019, nel confermare la propria posizione, ha offerto ulteriori spunti di riflessione.
La chiusura delle liti pendenti
L’art.6, del D.L.119/2018, conv. con modif. in L.136/2018, consente la definizione delle liti pendenti, dietro presentazione di apposita istanza e pagamento di un importo variabile legato al valore della controversia, determinato a norma dell’art.12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, e allo stato del contenzioso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
La definizione può avvenire con il pagamento di una somma pari al valore della controversia qualora,