Nel corso di TeleFisco 2019 l’Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di affermare che dall’effettivo valore della controversia – ai fini della definizione delle liti pendenti – vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
Ora L’agenzia delle Entrate fornisce ulteriori spunti di riflessione.
Nel corso di TeleFisco 2019 l’Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di affermare che dall’effettivo valore della controversia – ai fini della definizione delle liti pendenti – vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
Oggi, con la circolare n.6/E del 1° aprile 2019, nel confermare la propria posizione, ha offerto ulteriori spunti di riflessione.
La chiusura delle liti pendenti
L’art.6, del D.L.119/2018, conv. con modif. in L.136/2018, consente la definizione delle liti pendenti, dietro presentazione di apposita istanza e pagamento di un importo variabile legato al valore della controversia, determinato a norma dell’art.12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, e allo stato del contenzioso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
La definizione può avvenire con il pagamento di una somma pari al valore della controversia qualor