Gli accordi di separazione fra coniugi, anche quando l’immobile viene trasferito, non impediscono il godimento dei benefici prima casa. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione con recente ordinanza
Gli accordi di separazione fra coniugi, anche quando l’immobile viene trasferito, non impediscono il godimento dei benefici prima casa. Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31603/18.
Brevi note
La sentenza risulta sostanzialmente conforme ad un recente pronunciamento – ordinanza n. 22023 del 21 settembre 2017 – con cui la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di immobile acquistato in comunione legale col coniuge, il mancato trasferimento della residenza nel termine decadenziale, a causa della separazione coniugale, con cessione della quota di proprietà al coniuge, non comporta la decadenza dalle agevolazioni prima casa (nel caso di specie, il contribuente non ha trasferito la propria residenza nel Comune entro il termine decadenziale di 18 mesi dalla data del rogito, avendo ceduto la propria quota del 50% alla moglie – già residente nel Comune -, in luogo dell’indennità di mantenimento ed in adempimento di una condizio