Liquidazione IVA 4° trimestre 2018: proroga inutile della comunicazione dati

Prorogato (inutilmente) il termine per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al periodo ottobre/dicembre 2018 (quarto trimestre). La nuova scadenza è rappresentata dal 10 aprile prossimo, in luogo di quella precedente del 28 febbraio scorso. Il differimento, oltre ad essere inutile, in quanto concesso ufficialmente a ridosso della scadenza originaria, precede di soli 20 giorni il termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva. In tal caso sarebbe stato più opportuno disporre la “cancellazione” dell’adempimento relativo al quarto trimestre dell’anno 2018 in quanto i dati definitivi saranno agevolmente desumibili dal modello di dichiarazione annuale

Liquidazione IVA 4° trimestre 2018: proroga inutile della comunicazione datiIl DPCM del 27 febbraio scorso, pubblicato nella GU n. 54 del 5 marzo, ha prorogato (inutilmente) il termine per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al periodo ottobre/dicembre 2018 (quarto trimestre).

La nuova scadenza è rappresentata dal 10 aprile prossimo, in luogo di quella precedente del 28 febbraio scorso. Il differimento, oltre ad essere inutile, in quanto concesso ufficialmente a ridosso della scadenza originaria, precede di soli 20 giorni il termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva.

In tal caso sarebbe stato più opportuno disporre la “cancellazione” dell’adempimento relativo alla liquidazione IVA del quarto trimestre dell’anno 2018 in quanto i dati definitivi saranno agevolmente desumibili dal modello di dichiarazione annuale.

L’inutilità della comunicazione dei dati Iva delle liquidazioni del quarto trimestre 2019

E’ stato già osservato come a seguito della proroga del termine di invio dei dati relativi all’ultima liquidazione periodica l’adempimento risulterà di fatto superfluo. I dati contenuti nel modello potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di riscontrare il mancato versamento dell’acconto Iva, avente scadenza il 27 dicembre scorso. L’importo ivi indicato potrà essere “incrociato” con i pagamenti nel frattempo ricevuti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, procedere all’emissione del relativo “avviso bonario”.

In generale, però, si deve osservare la scarsa utilità di richiedere ai contribuenti i dati Iva relativi alle liquidazioni periodiche relative all’ultimo trimestre. In numerosi casi l’Iva a debito o a credito della liquidazione periodica relativa al periodo ottobre/dicembre, per i contribuenti trimestrali, non coinciderà con il risultato della dichiarazione Iva annuale. In questo caso è evidente l’inutilità dell’adempimento i cui dati non potranno essere utilizzati per riscontrare gli eventuali omessi versamenti.

Potrebbe ad esempio verificarsi che il risultato di cui alla liquidazione periodica (del quarto trimestre) del contribuente “trimestrale” evidenzi un debito, ma che il risultato finale risultante dalla dichiarazione Iva a credito sia completamente diverso.

L’Agenzia delle entrate, prima di avviare la procedura di emissione dell’avviso bonario dovrà quindi attendere la ricezione della dichiarazione Iva annuale.

Solo in questo modo, ed “incrociando” i relativi dati con la comunicazione della liquidazione del quarto trimestre, l’Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di riscontrare che il contribuente avrebbe dovuto versare l’importo risultante dal modello di dichiarazione annuale e non l’importo risultante dalla comunicazione dei dati della comunicazione periodica.

La non coincidenza dei dati della liquidazione periodica (del quarto trimestre) con la dichiarazione annuale: le possibili ragioni

Le ragioni per le quali il risultato del quarto trimestre relativo ai contribuenti trimestrali può differire dal risultato “finale” della dichiarazione Iva, possono essere diverse. La diversità del risultato può ad esempio essere dovuta all’applicazione della rettifica della detrazione di cui all’art. 19 bis 2 del D.P.R. n. 633/1972, alla variazione della percentuale di pro-rata o anche alla ventilazione dei corrispettivi per i contribuenti che esercitano determinate attività di commercio al minuto.

Si potrebbe obiettare che si tratta di eccezioni rispetto alla disciplina generale e che quindi la coincidenza dei risultati si verificherà nella maggior parte delle volte, ma in realtà l’affermazione non è corretta.

La formulazione dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato nel testo in vigore dal 1° gennaio 2018, è in grado di determinare in numerosi casi la diversità dei predetti risultati. La disposizione citata prevede che le fatture di acquisto debbano essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. La medesima disposizione prevede disponendo “e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Ad esempio, si consideri il caso in cui il contribuente trimestrale abbia registrato alcune fatture ricevute nel mese di dicembre dell’anno 2018, entro il 30 aprile del 2019. In conseguenza della registrazione “postuma” l’Iva a credito relativa alle predette fatture non sarà compresa nei dati relativi alla liquidazione del quarto trimestre oggetto di comunicazione entro il 10 aprile 2019 (termine prorogato).

Invece l’Iva a credito sarà compresa nella liquidazione Iva annuale, quindi nel risultato della dichiarazione Iva 2019 il cui risultato sarà inevitabilmente diverso rispetto a quello oggetto di comunicazione del quarto trimestre. In particolare, la dichiarazione Iva annuale evidenzierà, per effetto della maggiore detrazione, un maggior credito Iva o un minore debito.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato, con la Circ. n. 1/E del 2018, che la possibilità di registrare entro il 30 aprile successivo (termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale) le fatture ricevute nell’anno precedente, non consente il “differimento” del diritto alla detrazione del tributo. Il credito Iva deve essere fatto valere in sede di dichiarazione Iva annuale. Diversamente, laddove tale diritto non fosse esercitato in questa sede, la detrazione del tributo risulterebbe definitivamente preclusa.

Nicola Forte

18 marzo 2019