L’eccessiva durata delle verifiche fiscali non invalida l’accertamento

di Antonino Russo

Pubblicato il 2 marzo 2019

Lo Statuto del contribuente regola la permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria al fine delle verifiche presso la sede del contribuente. Il termine previsto è pari a 30 giorni lavorativi ma, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del contribuente, quali inviolabilità del domicilio, segreto professionale, riservatezza della corrispondenza, libertà di iniziativa economica privata, e spinti dall'esigenza di limitare l'invadenza delle attività istruttorie, si è decisa una riduzione alla metà di tale periodo...

L'eccessiva durata delle verifiche fiscali non invalida l'accertamentoL’ art. 12 , comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, meglio conosciuta come “Statuto del contribuente”, regola la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente.

Il tema della violazione del termine di permanenza, indicato da tale norma, pari a trenta giorni lavorativi, si contestualizza intorno all’aspetto più generale della piena ritualità della fase istruttoria e quindi delle conseguenze che questa può riverberare sulla legittimità dell’atto di accertamento.

Va sottolineato comunque che la norma è ispirata dalla piena consapevolezza del fatto che le attività di verifica devono confrontarsi, senza lederli, con gli interessi giuridicamente rilevanti del contribuente, quali l’inviolabilità del domicilio, il segreto professionale, la riservatezza della corrispondenza, la libertà di iniziativa economica privata.

In base a questa considerazione, è stato evidenziato come nella pratica fosse necessario ponderare, con particolare attenzione, l’“invadenza” delle attività istruttorie rendendo, da un lato, meno oneroso per i contribuenti “minori” il carico delle verifiche fiscali senza però, nel contempo, interdire troppo sensibilmente i compiti istituzionali assegnati all’Amministrazione finanziaria.

Sulla spinta di tali esigenze, la predetta contrazione del peso della verifica nei confronti dei so