In scadenza il termine per l’invio della domanda di disoccupazione agricola, fissato al prossimo 1° aprile. Il superamento di tale termine comporta l’impossibilità di accedere successivamente all’indennità, così è bene mobilitarsi per tempo all’invio della domanda. Si riepilogano così i requisiti per l’accesso alla disoccupazione agricola, ma anche i benefici che ne derivano per il lavoratore
In scadenza il termine per l’invio della domanda di disoccupazione agricola, fissato al prossimo 1° aprile. Il superamento di tale termine comporta l’impossibilità di accedere successivamente all’indennità, così è bene mobilitarsi per tempo all’invio della domanda. Si riepilogano così i requisiti per l’accesso alla disoccupazione agricola, ma anche i benefici che ne derivano per il lavoratore.
Disoccupazione agricola: la prossima scadenza
Scade il 1° aprile prossimo il termine per l’invio della domanda di disoccupazione agricola: lo comunica l’INPS con la notizia dello scorso 11 marzo 2019. Infatti, sebbene il termine scada normalmente il 31 marzo, quest’anno, essendo tale giorno cadente di domenica, il termine slitta al giorno feriale successivo, ossia il 1° aprile.
Affinché tali soggetti possano accedere alla disoccupazione infatti, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che presentino la domanda online entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione (termine per l’anno 2019 fissato al prossimo 1° aprile).
I requisiti di legge e i soggetti interessati
Anche la notizia pubblicata dall’INPS sottolinea come per accedere alla disoccupazione agricola sia necessario possedere i “requisiti di legge”. È così opportuno andare ad analizzare più nel dettaglio chi può accedere a tale misura.
Chi può accedere – La disoccupazione agricola è una tipologia di indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura, i quali siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; tali soggetti devono essere:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
Condizioni di accesso – Tali soggetti possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola solamente nel caso in cui soddisfino particolari condizioni, ossia:
- essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o avere un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
- possedere almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ciò può avvenire in due diverse modalità, ossia:
-
- iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni;
-
- iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione, e contestuale accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola, pur se precedente al biennio di riferimento della prestazione;
-
- possedere almeno 102 contributi giornalieri nel biennio così costituito: anno cui si riferisce l’indennità + anno precedente quello a cui si riferisce l’indennità. Tale requisito può essere perfezionato anche mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento. Tale numero di giornate contributive può essere raggiunto anche mediante i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, i quali siano compresi nel biennio utile.
Chi non può accedere – Non possono accedere alla disoccupazione agricola:
- i soggetti che – pur presentando tutte le altre caratteristiche – siano iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, e con un numero di giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione che sia superiore a quelle maturate invece nell’attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola sarà riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i soggetti che presentano domanda dopo il 1° aprile 2019;
- i soggetti che abbiano volontariamente rassegnato le proprie dimissioni, ad eccezione delle lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio e dei lavoratori padri. Su tale tema però la situazione è meno chiara di quanto potrebbe sembrare: infatti, anche l’INPS, accogliendo l’orientamento giurisprudenziale per cui le dimissioni per giusta causa permettono di ottenere l’indennità (in quanto le dimissioni sono rassegnate per casi quali mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing o comportamenti ingiuriosi del superiore nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, trasferimenti ritorsivi del lavoratore, ecc.) consente la possibilità di fare richiesta di disoccupazione, purché il soggetto – come nel caso dei rapporti di lavoro non agricoli – si impegni ad allegare una dichiarazione sostitutiva da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, impegnandosi anche – all’esito della controversia – di comunicarlo all’Istituto Previdenziale. Se si accerta l’insussistenza di giusta causa, l’INPS chiederà indietro quanto corrisposto a titolo di disoccupazione agricola.
La misura dell’indennità e i benefici spettanti
L’accesso all’indennità di disoccupazione agricola spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate, su un massimo di 365 giornate all’anno (366 in caso di anno bisestile) alle quali andranno decurtate le giornate:
- di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- di lavoro in proprio;
- indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- non indennizzabili, come ad es. nel caso dell’espatrio definitivo.
La misura dell’indennità cambia a seconda del rapporto del lavoratore, ossia:
- 30% della retribuzione effettiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato, senza la detrazione del 9% dall’importo a titolo di contributo di solidarietà;
- 40% della retribuzione di riferimento – da cui viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità (per un numero massimo di 150 giorni) di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà – per gli altri soggetti.
Oltre a tale indennità il soggetto che fa richiesta di disoccupazione agricola gode di alcuni benefici accessori; egli infatti ha diritto:
- agli ANF (assegni al nucleo familiare) anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio;
- all’accredito della contribuzione figurativa, ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Tale accredito, se riguarda un numero di giornate per contribuzione agricola almeno pari a 101, ovvero attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, comporta che le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
La domanda
La domanda deve essere inoltrata all’INPS tramite:
- il servizio online accessibile direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- gli enti di patronato;
- il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
Il soggetto richiedente può essere:
- il lavoratore interessato;
- gli eredi, in caso di morte dell’assicurato;
con l’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale.
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione, con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN, di cui il soggetto deve essere intestatario, ovvero con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale.
Antonella Madia
22 marzo 2019