Entro il mese di giugno devono essere presentati i moduli per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare per il periodo che va dal prossimo 1 luglio al 30 giugno 2019. La domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro in caso di lavoratori dipendenti, all’INPS in caso di soggetti che percepiscono pensioni da lavoro dipendente, percettori di misure di sostegno al reddito…
Entro il mese di giugno devono essere presentati i moduli per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo che va dal prossimo 1° luglio al 30 giugno 2019. La domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro in caso di lavoratori dipendenti, all’INPS in caso di soggetti che percepiscono pensioni da lavoro dipendente, percettori di misure di sostegno al reddito, ecc.
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Assegni per il nucleo familiare
Gli ANF ossia “assegni al nucleo familiare” sono quelle somme erogate dall’INPS alle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, oltre che dei lavoratori assistiti all’assicurazione contro la tubercolosi. Dare sostegno economico a tali tipologie di soggetti ha lo scopo di aiutare quei nuclei familiari che hanno un reddito inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge, e vengono corrisposti dal datore di lavoro, il quale li recupera sui contributi da pagare per ciascun lavoratore.
Nello specifico, si ricorda che la corresponsione degli ANF cambia a seconda della tipologia contrattuale del soggetto, così che essi:
- sono pagati dall’INPS direttamente quando il soggetto richiedente è iscritto alla Gestione Separata INPS, quando è disoccupato percettore di prestazioni di sostegno al reddito (es. percettore di NASpI), oppure quando il soggetto richiedente fa parte della categoria dei lavoratori domestici, colf o badanti. In tale circostanza il pagamento è semestrale;
- sono pagati dall’INPS indirettamente, per il tramite del datore di lavoro, quando il richiedente è un lavoratore dipendente che non rientra nelle casistiche poc’anzi citate. In questo caso, gli ANF vengono corrisposti mensilmente in busta paga o con il cedolino mensile, e in seguito il datore di lavoro trattiene l’ammontare dai contributi che devono essere corrisposti all’INPS.
Una nota che merita attenzione riguarda la possibilità di richiedere tali assegni anche da parte di coppie dello stesso sesso unite civilmente.
I livelli reddituali
L’importo dell’assegno al nucleo familiare – ai sensi della L. n. 153/1988 – viene determinato annualmente dall’INPS tenendo in considerazione la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati: per quest’anno è intervenuta di già la Circolare INPS n. 68/2018, con la quale sono stati adeguati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno in esame, i quali sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ciascun anno: per l’anno 2016-2017 la variazione dell’IPC per le famiglie di operai ed impiegati è pari a +1,1 %.
Così in relazione alla rivalutazione poc’anzi citata, sono stati rivalutati anche i livelli di reddito contenuti nelle tabelle con gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare che sono in vigore dal periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.
Come detto, non tutti però possono ricevere gli assegni al nucleo familiare, in quanto per potervi accedere è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti che sono stabiliti dalla legge: si parla a tal proposito proprio di reddito familiare, per il quale si intende quello prodotto nell’anno solare precedente; facciamo un esempio: per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, bisognerà prendere a riferimento il reddito prodotto nel 2017 come risultante dalla dichiarazione dei redditi 2018.
Redditi non inclusi nel calcolo
Tra i redditi che non sono inclusi nel calcolo del reddito complessivo ci sono ad esempio: le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio, le pensioni di guerra, le rendite INAIL, ma anche le indennità di accompagnamento per gli inabili civili e per i ciechi civili assoluti, per i minori invalidi non deambulanti, per i ciechi parziali e i sordi prelinguali, ecc.
Chi può richiedere gli ANF
Per ricevere gli assegni al nucleo familiare è necessario che sia effettivamente presente un nucleo familiare; possono così richiedere gli assegni al nucleo familiare il richiedente l’assegno oppure:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; il coniuge che richiede il pagamento disgiunto non deve però percepire a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non deve essere lavoratore dipendente e non deve essere titolare di pensioni o prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente;
- i figli e i nipoti viventi a carico dell’ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente che siano minori di età o maggiorenni inabili, a condizione però che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Quando è necessaria l’autorizzazione
È possibile che a far richiesta di corresponsione degli assegni al nucleo familiare non sia il soggetto lavoratore bensì un altro soggetto; potrebbe inoltre accadere anche che venga richiesta l’inclusione nel nucleo familiare di altri soggetti (come detto sopra, fratelli, sorelle, ecc.), ovvero casi di famiglie monoparentali. In tali circostanze è necessario che l’INPS autorizzi la corresponsione di tali assegni, previa domanda da parte del soggetto, il quale dovrà allegate tutta l’opportuna documentazione.
La domanda potrà essere effettuata utilizzando il sito INPS, utilizzando il PIN INPS, rivolgendosi a un patronato o contattando il Contact Center INPS.
La presentazione della domanda
In base alla situazione specifica del soggetto, la domanda di attribuzione degli assegni al nucleo familiare deve essere presentata:
- in caso di lavoratori dipendenti: al proprio datore di lavoro; il modulo dovrà essere compilato con l’indicazione del reddito familiare complessivo riferito all’anno 2017, gli altri redditi soggetti a tassazione separata indicati in CU2018 e con allegata la copia del documento di riconoscimento del richiedente e del coniuge;
- in caso di attività di lavoro autonomo, disoccupazione, pensione, lavoro domestico: la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS utilizzando il modulo predisposto direttamente dal lavoratore oppure con l’aiuto di un patronato.
Con l’avvicinamento della data del 1° luglio, sarà necessario inviare la richiesta di assegno per il nucleo familiare per l’anno 2018, tenendo in considerazione l’ammontare dei redditi percepiti nell’anno 2017.
Se l’interessato non provvede all’inoltro della domanda entro i termini previsti, sarà possibile richiedere gli arretrati non oltre i 5 anni dalla loro maturazione.
Per conoscere gli specifici importi spettanti, è possibile fare riferimento alla Tabella allegata alla Circolare INPS n. 68/2018.
Antonella Madia
28 giugno 2018