Le dimissioni sono l’atto attraverso il quale il lavoratore decide di interrompere il rapporto di lavoro con la parte datoriale. Tale strumento è valevole anche nel caso in cui sussista una causa – non imputabile al lavoratore – che renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo. Con tale contributo si analizza così la casistica delle dimissioni rassegnate per giusta causa, cercando di evidenziarne le particolarità
Le dimissioni sono l’atto attraverso il quale il lavoratore decide di interrompere il rapporto di lavoro con la parte datoriale. Tale strumento è valevole anche nel caso in cui sussista una causa – non imputabile al lavoratore – che renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo.
Con tale contributo si analizza così la casistica delle dimissioni rassegnate per giusta causa, cercando di evidenziarne le particolarità.
L’interruzione del rapporto da parte del lavoratore
L’interruzione del rapporto di lavoro da parte del dipendente viene denominata “dimissioni”; mentre nel caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore si fa riferimento sostanzialmente alla giusta causa, al giustificato motivo soggettivo ovvero al giustificato motivo oggettivo, quando si parla di dimissioni, si tende a inglobarne tutte le varie casistiche nella definizione di “dimissioni volontarie”. Ma oltre alle dimissioni cd. “volontarie”, esiste un’altra casistica, particolare e per questo “diversa”, che è quella delle dimissioni per giusta causa.
La dicitura “giusta causa”, quando è utilizzata per indicare la cessazione del rapporto dalla parte datoriale, fa riferimento alla possibilità di recedere dal contratto