Gli elementi passivi indicati non sono fittizi, ma inesistenti, laddove il contribuente non sia in grado di fornire alcuna documentazione che ne dimostri la reale sussistenza. E il reato di dichiarazione infedele è integrato, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs. n. 158/15, oltre che dalla condotta di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), anche dalle condotte di indebita riduzione dell’imponibile con l’indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi) e di sottofatturazione, non assumendo rilievo la sola mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti
Gli elementi passivi indicati non sono fittizi, ma inesistenti, laddove il contribuente non sia in grado di fornire alcuna documentazione che ne dimostri la reale sussistenza.
E il reato di dichiarazione infedele è integrato, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs. n. 158/15, oltre che dalla condotta di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), anche dalle condotte di indebita riduzione dell’imponibile con l’indicazione di costi inesistenti (e non più fittizi) e di sottofatturazione, non assumendo rilievo la sola mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 55485 del 16/10/2018, ha chiarito un aspetto molto rilevante, distinguendo tra costi fittizi e costi inesistenti.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, appellata dagli imputati, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza appellata nella parte in cui aveva riconosciuto il contribuente colpevole del reato di dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs. n. 74 del 2000), in relazione al periodo di imposta 2009, per avere, quale legale rappresentante e socio di una Snc, indicato nella predetta dichiarazione elementi passivi fittizi.
Contro la sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Richiamata la modifica normativa, che aveva interessato il reato di dichiarazione infedele a seguito della novella attuata con