Lavori usuranti: scadenza all’1 aprile 2019 della comunicazione annuale

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 14 marzo 2019

Per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti è prevista la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed ai competenti istituti previdenziali attraverso la compilazione di apposito modello. Entro il prossimo 1 Aprile 2019 deve essere dunque inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente, attraverso la compilazione del modello LAV-US

Lavori usuranti: scadenza all'1 aprile 2019 della comunicazione annualePremessa generale

La Legge n. 214/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti), la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento (il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed ai competenti istituti previdenziali attraverso la compilazione del modello LAV_US).

Nota: trattasi dei lavori denominati “usuranti” di cui all'art.2 del Decreto del Ministero del Lavoro 19.5.1999.

Le finalità dell’adempimento sono il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti; la comunicazione dei dati relativi all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici e la comunicazione dell’inizio di lavorazioni cosiddette “a catena” (da effettuarsi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività).

FOCUS SULLE LAVORAZIONI DA COMUNICARE

Entro il prossimo 01 Aprile 2019 (il 31 marzo cade di Domenica) deve essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’annualità precedente (anno 2018) come disposto dal Decreto Legislativo n. 67/2011 come modificato dalla Legge n. 214/2011 attraverso la compilazione del modello LAV-US disponibile online su Clic- lavoro.gov.it, -Ministero del Lavoro, nota 28.11.2011).

Nota: sono tenuti all’invio della denuncia, oltre ai datori di lavoro privati, anche le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori "somministrati", impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno".

Nell'elenco delle varie tipologie di lavorazioni previste dalla norma occorre tenere in considerazioni le seguenti casistiche:

a) lavorazioni pesanti: lavoro in galleria, cava o miniera, ad alte temperature o in spazi ristretti; lavorazione del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo; lavori di asportazione dell’amianto, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari (rientrano nei lavori pesanti anche quelli espletati in spazi ristretti ‐ con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture (esclusa l’attività di gruista);

b) lavoro notturno: lavorazioni con orario svolto per almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 ovvero lavoro prestato per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo (il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore, dal 1.07.2009, a 64 giorni o se il lavoro è svolto in modo ordinario (intero anno lavorativo) in periodi notturni (per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);

Nota: il Ministero del Lavoro, con nota n. 9630 del 23/05/2012,in riferimento al lavoro notturno a turni, ha precisato che nel caso in cui il datore di lavoro abbia occupato il “lavoratore notturno” per l’intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta, a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa(ferie, malattia, ecc.), solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate.

In riferimento al semplice lavoro notturno, la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

In entrambe le ipotesi, qualora il datore non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part- time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

c) lavoro a catena: tale tipologia è caratterizzata da misurazione dei tempi e ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, svolte da lavoratori che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi con l'esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità (Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

d) conducenti di veicoli pesanti: veicoli di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE

Possono adempiere all'invio della comunicazione i seguenti soggetti:

1) i datori di lavoro privati, che adempiono direttamente o a mezzo di propri dipendenti all'obbligo comunicativo;

2) le imprese utilizzatrici per i lavoratori somministrati utilizzati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno;

3) i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla Legge n. 12/1979 a compiere per conto del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente;

4) gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.

il D.M. 20 settembre 2011 ha specificato che le comunicazioni vanno effettuate attraverso il modello Lav-Us con le seguenti modalità operative:

a) inizio attività per le lavorazioni a catena: la comunicazione va effettuata entro 30 giorni;

b) monitoraggio delle attività previste dalla norma: la comunicazione va trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (per il corrente anno il 01 aprile 2019).

Il modulo è composto da:

a) prima parte: contiene i riferimenti dell’azienda (matricola aziendale INPS, codice cliente INAIL, codici relativi ad altri enti previdenziali, numero di iscrizione alla camera di Commercio, codice ATECO);

b) seconda parte: contiene l’elenco delle attività produttive in cui si volgono le attività soggette a comunicazione;

c) terza parte: contiene i dati di invio che vengono compilati automaticamente dal sistema.

LA COMPILAZIONE PRATICA DEL MODELLO LAV_US

Per la compilazione necessita accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su Clic lavoro seguendo la seguente procedura:

  1. compilare il modulo on line con i propri dati e procedere all’invio (la ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all’indirizzo indicato nel campo “Referente” del modulo);
  2. il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso di mancata ricezione della mail sarà necessario scrivere a c0@lavoro.gov.it);
  3. inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Nota: dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US.

Le comunicazioni del modello LAV_US sono di diverso tipo:

  • inizio lavoro a catena;
  • lavoro usurante D.M. 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.

Per la compilazione della modulistica occorre inserire i seguenti dati:

1) Sezione Datore di lavoro: da compilare con i dati dell'azienda che effettua le attività

2) Sezione INPS: riportare la matricola aziendale e i codici relativi all'inquadramento assegnati dall'Inps all'azienda all'atto dell'iscrizione;

3) Sezione Inail: compilare con il Codice Cliente attribuito dall'Inail al momento dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria;

4) Sezione Altri Enti: indicare l'Ente previdenziale al quale l'azienda risulta iscritta unitamente al numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo imprese artigiane e al codice Ateco;

5) Sezione Elenco delle unità produttive: indicare le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività usuranti compilando, per ognuna di esse, dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (nome, cognome, codice fiscale, periodo in cui si è svolta la lavorazione);

6) Sezione Dati di invio: se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal datore di lavoro, è necessario indicare gli appositi dati.

Nota: per la compilazione occorre scegliere il modello di interesse fra “Lavoro usurante (D.M. 1999)”, “Notturno”, “A catena” e “Autisti “e poi procedere alla compilazione.

LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE

La sanzione amministrativa, che va da 500 a 1.500 euro (possibile l'uso della diffida), è applicabile esclusivamente alla mancata comunicazione inerente al lavoro notturno e alla comunicazione iniziale, da farsi entro il termine di 30 giorni, in caso di “lavoro a catena” (alle altre tipologie di comunicazione non risulta applicabile alcuna sanzione).

Nota: in caso di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno in tale tipologia e deve essere comunicata l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

Si rammenta che, nel caso di invio di modello erroneo, è possibile inviare un nuovo modulo in sostituzione esclusivamente entro la data di scadenza del 01 Aprile 2019 senza incorrere in sanzioni.

Celeste Vivenzi

14 marzo 2019