L’elevazione del limite dei ricavi e compensi per l’applicabilità del regime forfetario potrebbe essere stato preso in considerazione anche da una moltitudine di imprenditori individuali che hanno richiesto e fruiscono delle agevolazioni previste le Zone Franche Urbane. Per tali soggetti, tuttavia, l’attuale disciplina delle zone franche urbane non consente l’accesso al regime forfetario, essendo espressamente prevista, quale presupposto di accesso, l’essere in un regime di determinazione ordinaria dell’IVA e dei redditi. Una simile previsione induce, quindi, a esaminare i complessi rapporti tra agevolazioni della ZFU e accesso al regime del forfait, per verificare quali possibilità sono esperibili dal contribuente e, in particolare, se sia possibile rinunciare alle agevolazioni ZFU per accedere al regime forfetario
L’elevazione del limite dei ricavi e compensi per l’applicabilità del regime forfetario potrebbe essere stato preso in considerazione anche da una moltitudine di imprenditori individuali che hanno richiesto e fruiscono delle agevolazioni previste per le zone franche urbane.
Per tali soggetti, tuttavia, l’attuale disciplina delle zone franche urbane non consente l’accesso al regime forfetario, essendo espressamente prevista, quale presupposto di accesso, l’essere in un regime di determinazione ordinaria dell’IVA e dei redditi.
Una simile previsione induce, quindi, a esaminare i complessi rapporti tra agevolazioni della ZFU e accesso al regime del forfait, per verificare quali possibilità sono esperibili dal contribuente e, in particolare, se sia possibile rinunciare alle agevolazioni ZFU per accedere al regime forfetario.
Le considerazioni seguenti devono intendersi estese anche al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “regime dei minimi”).
L’esclusione dalle agevolazioni ZFU per i forfettari
Come previsto dall’art. 3 del Decreto MISE 10 aprile 2013, nel testo modificato da ultimo con decreto 5 giugno 2017:
4. I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
Al riguardo, la circolare MISE del 9 aprile 2018, n. 172230 prevede quanto segue:
3.7 Incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi I contribuenti cui è ap |