Il garante fideiussore, familiare dell’imprenditore o del rappresentante legale della società commerciale, può essere considerato “consumatore” e accedere al piano del consumatore, nonchè essere ricondotto alle nuove “procedure familiari” previste dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza
Il familiare garante fideiussore dell’imprenditore o del rappresentante legale di una società commerciale può accedere al piano del consumatore ex artt. 7-8-9 L. 3/2012, in quanto lo stesso è da considerarsi consumatore ex art. 6, co. 2 della legge citata, perimetrando il presupposto soggettivo. Questo principio è affermato dal decreto adottato in data 9 gennaio 2019 dal Tribunale di Sulmona(1).
Il decreto ripercorre la normativa richiamata a livello sistematico ed inizia l’ esposizione proprio dalle ragioni ostative al riconoscimento di tale qualità tratte (con riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo) dal rapporto di accessorietà e subordinazione funzionale esistente fra l’obbligazione del garante e l’obbligazione del debitore principale, connotati sulla cui base la Suprema Corte di Cassazione ha più volte negato l’applicabilità della disciplina del consumatore alle obbligazioni fideiussorie quale cosiddetto effetto riflesso dell’obbligazione principale(2).
Il Giudice riporta altre ragioni di ulteriore incompatibilità sono state tratte dalla nozione ancor più restrittiva, rispetto a quella di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 206/2005, che apparrebbe recepita dall’art. 6, comma 2, lett.