Si discute dell’eventuale riduzione delle sanzioni delle quali il contribuente avrebbe beneficiato se tempestivamente informato della pretesa fiscale attraverso l’avviso bonario, non ricevuto.
Con l’ordinanza n. 2870 del 31 gennaio 2019 è tornata ad occuparsi del controllo liquidatorio previsto dall’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73.
Il caso in questione trare origine dal rigetto dell’atto di appello proposto dal contribuente ma che ha riconosciuto la riduzione delle sanzioni “ad un quarto di quelle edittali”.
In particolare, per quel che qui ci interessa, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata comunicazione al contribuente del c.d. avviso bonario, il Giudice di secondo grado non ha ritenuto operante la sanzione della nullità prevista dall’art. 6, comma 5, del c.d. “statuto dei diritti del contribuente”, non ravvisando sussistenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (quale presupposto necessario per l’operatività della detta sanzione della nullità).
La CTR, però, ha riconnesso alla mancata comunicazione, la “riduzione delle sanzioni” delle quali “il contribuente avrebbe beneficiato se tempestivamente informato della pretesa fiscale“.
Sicché, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, la CTR ha ridotto le sanzioni applicate ad un quarto di quelle edittali (che comunque dovevano eventualmente essere ad un terzo).
Controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi: il quesito posto alla Cassazione
Il quesito posto all’attenzione della Corte inerisce:
“il se il Giudice tributario possa ridurre (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997) la sanzione amministrativa pecuniaria dopo aver ritenuto, in concreto, insussistenti i presupposti per l’operatività della sanzione della nullità della cartella di pagamento prevista, dall’art. 6, comma 5, della I. n 212 del 2000, con riferimento all’ipotesi di violazione del contraddittorio endoprocedimentale per l’omessa comunicazione del c.d. “avviso bonario” di cui all’art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, sempre che tale comunicazione, nella specie, sia dovuta. Ci si chiede in particolare se ciò possa disporsi a prescindere dall’intervenuto pagamento delle somme dovute”.
La decisione della Corte
Per gli Ermellini, la risposta al detto quesito è negativa.
“La comunicazione, al contribuente o al sostituto d’imposta, dell’esito della liquidazione (delle dichiarazioni) ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. . “avviso bonario”), ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, come esplicitamente emerge dal comma 3 del citato art. 36 bis.
Essa peraltro è dovuta (ex art. 36 bis cit., per le imposte dirette, e art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per l’IVA), solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, come chiarito anche da (Cass. sez. 5, 06/07/2016, n. 13759, Rv. 640341-01).
L’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 462 del 1967, limitatamente a quanto rileva ai presenti fini, dispone poi, con riferimento alla riscossione delle somme dovute a segui