Procedura di sovraindebitamento, riassunto della prassi operativa: dal raggiungimento dell’accordo del debitore e dei creditori, i casi di omologazione, impugnazione e risoluzione…A cura di Giovanna Greco e Felice Ruscetta.
Procedura di sovraindebitamento, la prassi operativa:
dal raggiungimento dell’accordo del debitore e dei creditori all’omologazione o risoluzione
Il giudice, ai sensi dell’articolo 10, Legge 27 gennaio 2012 n. 3, se la proposta soddisfa i requisiti dettati dagli art. 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto stesso ai creditori della procedura, almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza. In ogni caso tra la data di deposito della documentazione e quella fissata per l’udienza non devono trascorrere più di 60 giorni.
La comunicazione ai creditori deve avvenire nelle seguenti modalità:
- presso la residenza o presso la sede legale;
- mediante telegramma ,lettera raccomandata con avviso di ricevimento telefax; o con posta elettronica certificata.
Con il decreto, il giudice, è chiamato a stabilire l’idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto stesso.
Per ciò che concerne gli effetti giuridici, il suddetto decreto è assimilabile all’atto del pignoramento in quanto determina:
- la sospensione, decorrente dal deposito della proposta di accordo, degli interessi legali o convenzionali ai fini del concorso per crediti chirografari;
- l’inibizione delle azioni esecutive individuali, dei sequestri conservativi e dell’acquisizione di titoli di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o anteriori fino a che il provvedimento di omologazione divenga definitivo;
- la sospensione della prescrizione delle decadenze sino alla definitività dell’omologazione.
L’Organismo di composizione della crisi, OCC, comunica ai creditori la proposta di accor