Facciamo il punto sul nuovo e più restrittivo regime del recupero delle perdite fiscali: le modifiche al TUIR intervenute nel corso degli anni; il caso dei soggetti IRES; il caso degli altri soggetti tenendo conto dell’utilizzo di metodi di contabilità semplificata o ordinaria
Come noto, l’articolo 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011, ha profondamente modificato l’articolo 84, commi 1 e 2, TUIR.
Nello specifico è stato completamente rivisto il regime di riporto delle perdite fiscali proprio dei soggetti IRES, vale a dire delle società di capitali, degli Enti commerciali nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
In pratica la novellata disciplina ha allargato la tolleranza dei termini precedenti, prevedendo che le perdite fiscali conseguite in un periodo di imposta vengano calcolate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi senza limiti di tempo.
Ora, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio (Legge n. 145/2018), tale regime è stato ulteriormente revisionato, tanto che,con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è previsto il riporto illimitato delle perdite anche per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato, secondo le regole già vigenti per le Srl.
Con questo Approfondimento cerchiamo di definire le nuove regole e riassumere, più in generale, la disciplina del riposto delle perdite fiscali.
Quadro normativo generale
Come premesso, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 integrano un quadro normativo già oggetto di profonda modifica nel 2011 allorquando, con il D.L. n. 98, il Legislatore revisionò completamente il meccanismo di riporto a nuovo delle perdite fiscali per i soggetti IRES.
Nel dettaglio, rispetto la previgente disciplina:
• è stato escluso il limite temporale per la riportabilità delle perdite di un periodo d’imposta;
• è stato introdotto un limite quantitativo all’imputazione della perdita in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta costituito dall’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi;
• è sta introdotta l’esclusione, per le imprese di nuova costituzione, del limite quantitativo dell’80%, in relazione alle perdite prodotte nei primi tre anni; in altre parole è stata concessa la possibilità di scomputare le perdite, prodotte nei primi tre anni, in diminuzione del reddito imponibile in misura piena.
In termini pratici la situazione è questa:
Tipo perdita |
Regime ante D.L. n. 98/11 |
Regime post D.L. n. 98/11 |
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Limitazioni |
Limitazioni |
|||
Temporali |
Quantitative |
Temporali |
Quantitative |
|
Entro i tre anni dalla costituzione |
Nessuno |
Entro il reddito imponibile |
Nessuno |
Entro il reddito imponibile |
Dal quarto anno di costituzione |
5 anni dal conseguimento |
Entro il reddito imponibile |
Nessuno |
80% reddito imponibile |
Tale nuova disciplina è espressamente rivolta a:
1. società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società per azioni e in a