Prospetto informativo disabili 2019: invio entro il 31 gennaio

Scade il prossimo 31 gennaio 2019 l’obbligo di inviare il Prospetto Informativo Disabili, ossia la dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili

Prospetto informativo disabili 2019: invio entro il 31 gennaioScade il prossimo 31 gennaio 2019 l’obbligo di inviare il Prospetto Informativo Disabili, ossia la dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Prospetto informativo disabili

Il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999 prevede espressamente che datori di lavoro – sia pubblici che privati – debbano avere alle loro dipendenze una quantità di lavoratori disabili in relazione alla grandezza aziendale. L’obbligo di assunzione scatta al raggiungimento della cosiddetta “quota di riserva” (prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68/1999, ossia la quota oltre la quale il datore è tenuto ad assumere un soggetto con disabilità); tale quota di riserva, è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l’occupazione di:

1 lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato;

2 lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato;

7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.

L’obbligo scatta immediatamente: entro 60 giorni dal superamento va assunto il disabile

In sostanza l’obbligo di assunzione scatta ora automaticamente al raggiungimento della cosiddetta “quota di riserva” (cioè la quota oltre la quale il datore è tenuto ad assumere un soggetto con disabilità), con la conseguenza che il datore di lavoro avrà solo 60 giorni per adempiere all’obbligo di assunzione di un soggetto disabile.

L’abrogazione della disciplina contenuta nel secondo comma dell’articolo 3, L. n. 68 /1999 ha comportato – tra le altre cose – anche degli effetti impliciti (segnalati anche dalla Nota Prot. n. 41/454 del 23 gennaio 2017 del Ministero del Lavoro): infatti, mentre in precedenza la normativa consentiva ai datori di lavoro, in via transitoria, di effettuare un’assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei lavoratori attualmente in forza, rimandando l’obbligo di conseguente assunzione del disabile entro i successivi 12 mesi, con tale abrogazione il datore di lavoro ha un obbligo di assunzione del lavoratore disabile – una volta superata la cd. “quota di riserva – entro 60 giorni dalla suddetta assunzione ulteriore, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

L’invio del prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio

Ma l’argomento risulta di grande interesse in tale periodo soprattutto per il fatto che è prossima la scadenza per l’invio del Prospetto Informativo Disabili, fissata al 31 gennaio 2019. Tale prospetto dovrà infatti indicare la situazione occupazionale aziendale nel corso dell’anno 2018. Da tale documento – inviato telematicamente – dovranno infatti evincersi:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella cd. “quota di riserva”;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per lavoratori disabili (art. 9, c. 6, L. n. 68/1999).

Sussiste l’obbligo per le aziende che non hanno modificato la propria situazione occupazionale?

Lo scorso anno, complici notizie fuorvianti e contraddittorie da parte del Ministero del Lavoro, fino all’ultimo secondo ci si è chiesti se fossero interessate dall’obbligo anche quelle aziende che non avevano variato la propria situazione occupazionale nell’anno precedente. L’ultima FAQ pubblicata lo scorso anno (a ridosso della scadenza dell’invio 2018, poi posticipata al 28 febbraio) ha però confermato che non sussiste alcun obbligo se la situazione occupazionale è rimasta immutata. Resta però fermo che l’insorgenza dell’obbligo di assunzione scatta in maniera automatica al raggiungimento della quota di riserva.

Soggetti esclusi

Si ha la possibilità di esclusione dall’obbligo di invio del Prospetto nelle circostanze di cui all’art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999, ossia quando le imprese versano in una situazione di intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali (previste dagli articoli 1 e 3 della Legge n. 223/1991 e ss.mm.) ovvero in caso di sussistenza di trattamenti di integrazione salariale (di cui all’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 863/1984).  Gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e ss.mm., e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della medesima Legge.

Anche per le Pubbliche Amministrazioni

L’obbligo in questione, come detto, vale anche per le Pubbliche Amministrazioni, tenendo in tal caso debito conto della Nota Congiunta n. 7571 del 10 luglio 2018 con la quale sono stati forniti chiarimenti operativi a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla quale si rimanda per tutte le specifiche istruzioni per l’invio da parte dei datori di lavoro pubblici.

Le modalità di invio

L’invio del prospetto informativo disabili potrà essere effettuato solamente in via telematica da parte dei datori di lavoro ovvero dei soggetti abilitati, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma; in caso di errore (che non influenzi però il riconoscimento del dichiarante, che non riguardi i lavoratori in forza ex. L. n. 68/1999, e che non modifichi le scoperture), esso potrà essere rettificato entro 5 giorni dall’ultimo invio, fermo restando che l’annullamento può avvenire entro il termine massimo stabilito per l’invio del Prospetto Informativo (cioè al massimo entro il 31 gennaio).

Più nel dettaglio, in relazione alle particolarità di ciascuna azienda:

  • i datori di lavoro pubblici e privati, che adempiono all’obbligo direttamente, e che:
    • hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma, inviano il Prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma;

    • hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda;
  • qualora la comunicazione avvenga per il tramite di un intermediario, il soggetto abilitato invia tutto il Prospetto informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell’intermediario medesimo.

A seguito dell’invio, i servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, la quale farà fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

Nel caso in cui si abbia un malfunzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere all’obbligo nei tempi previsti dalla legge, i servizi competenti rilasceranno su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l’adempimento, restando fermo l’obbligo di invio nel primo giorno utile successivo.

Antonella Madia

23 gennaio 2019