L'approvazione del testo definitivo di conversione del D.L. 119/2018 determina la concreta attuazione della Rottamazione TER.
I contribuenti dovranno tenere presente che, per effetto della domanda di Rottamazione Ter, in relazione ai carichi oggetto di rateazione, si producono due effetti:
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- al momento della presentazione della domanda la rateazione è sospesa;
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- alla data del 31 luglio 2019 la rateazione è definitivamente revocata e il carico non potrà essere mai più oggetto di domanda di rateazione ordinaria (art. 19 del DPR 602/73).
Analisi delle disposizioni in tema di rottamazione
L’articolo 3 del DL 119/2018, disciplina la terza edizione della rottamazione dei carichi iscritti a ruolo e affidati per la riscossione anche forzosa all’AdR.
In sintesi, e quasi in perfetta analogia con quanto previsto dalle precedenti edizioni, le disposizioni prevedono che il contribuente che intende fruire della definizione dovrà presentare il modello DA2018 (già disponibile) entro il termine del 30 aprile 2019.
L’AdR dopo aver accolto la domanda comunicherà entro il 30 giugno 2019 gli importi complessivamente dovuti e quelli delle singole rate in caso di pagamento rateale.
Il comma 7 dell’art. 3 del DL 119/2018 precisa che entro la data del 30 aprile 2019, il contribuente potrà integrare le domande di definizioni già presentate.
IMPORTANTE: IL comma 7 dell’art. 3, come confermato nelle F