IMU: base imponibile, esoneri, modalità di versamento, casi particolari

di Federico Gavioli

Pubblicato il 5 dicembre 2018

Facciamo chiarezza sull'importante scadenza della seconda rata a saldo dell’IMU.

IMU: versamento del saldo 2018Lunedì 17 dicembre 2018, termine prorogato perché il 16 cade di Domenica, scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dovuta per il 2018, dell’IMU.

L’IMU (Imposta Municipale Unica) ha sostituito la precedente ICI (Imposta comunale sugli immobili), con qualche novità in merito ai moltiplicatori utilizzati per il calcolo della base imponibile ed ai soggetti obbligati al versamento ed ai soggetti esonerati.

L'IMU è dovuta da tutti i proprietari di immobili o da chi detiene diritti reali di godimento sugli immobili.

Sono soggetti passivi dell’IMU:

  • il proprietario dell’immobile;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso;
  • il locatario di bene in leasing e il concessionario di beni demaniali.

 

 

Soggetti esonerati dal versamento dell’IMU

Sono esonerati dal versamento dell’IMU i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sulle seguenti categorie di immobili:

  • abitazioni principali non di lusso e quindi appartenenti alla categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze (le pertinenze dell’abitazione principale ammesse all’esonero IMU sono esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna di esse);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il Ministro delle Politiche per la famiglia e il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste