Fattura elettronica o cartacea per le operazioni a cavallo d'anno? Le fatture datate 31/12/2018 ma emesse in gennaio 2019

All’approssimarsi dell’inizio dell’anno 2019 diventano sempre più frequenti i dubbi di consulenti ed imprese, relativamente alle fatture che verranno elaborate “a cavallo” tra 2018 e 2019: ci si chiede cioè da quale momento dovranno essere elettroniche, e di conseguenza fino a quando dovranno (potranno) essere cartacee. Il quesito, apparentemente banale, non lo è affatto, in quanto, in base alla legge di bilancio 2018, l’emissione di fatture con modalità diverse da quella elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata, sia per l’emittente, sia per il committente, se ed in quanto non provvederà ad emetterla in nome e per conto del proprio fornitore

Fattura elettronica o cartacea per le operazioni a cavallo d'anno?Premessa

All’approssimarsi dell’inizio dell’anno 2019 diventano sempre più frequenti i dubbi di consulenti ed imprese, relativamente alle fatture che verranno elaborate “a cavallo” tra 2018 e 2019: ci si chiede cioè da quale momento dovrà essere emessa la fattura elettronica, e di conseguenza fino a quando dovrà (potrà) essere cartacea.

Il quesito, apparentemente banale, non lo è affatto, in quanto in base alla legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) l’emissione di fatture con modalità diverse da quella elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata, sia per l’emittente, sia per il committente, se ed in quanto non provvederà ad emetterla in nome e per conto del proprio fornitore (in base alla procedura prevista dall’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. n. 471/97).

Il criterio discriminante

La soluzione al problema sta tutta nella considerazione che le fatture dovranno essere elettroniche a partire da quelle emesse dall’ 1/1/19. Ciò significa che in ogni caso occorrerà rifarsi al concetto di “fattura emessa”, che è chiaramente espresso nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 21, che dispone che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Pertanto, l’unica cosa che rileva per risolvere il problema “fattura cartacea o elettronica” è la data della consegna o spedizione della stessa.

Le fatture consegnate (o spedite) entro il 31/12 potranno essere cartacee, mentre tutte quelle consegnate (o spedite) dall’1 gennaio dovranno essere elettroniche.

Ciò significa che:

    • non ha alcuna rilevanza, per le fatture relative a servizi professionali, l’emissione della c.d. “pro forma”: le fatture emesse  a gennaio 2019 saranno elettroniche ancorchè si riferiscano a “pro forma” emesse nel 2018;
    • analogamente, non ha nessuna rilevanza, per le fatture differite, la data del DDT: se la fattura verrà emessa a gennaio 2019, essa sarà elettronica ancorchè relativa a merci consegnate nel dicembre del 2018.
    • nel caso di fattura non emessa, il cliente, seguendo (nel 2019) la procedura di cui al citato comma 8 dell’articolo 6 (regolarizzazione entro i 30 gg successivi al quarto mese di effettuazione dell’operazione) dovrà emettere la fattura elettronicamente ancorchè la fattura (non emessa dal commissionario) andasse emessa nel 2018.

Quando il momento della ricezione rileva ai fini della detrazione

Una notazione è senz’altro opportuno fare, in riferimento a chi riceverà a gennaio 2019 le fatture datate 2018.

Nella nuova versione del Dpr 100/98 (risultante dopo le modifiche apportate dal DL 119/18), si dispone che entro il 16 del mese “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che:

    • una fattura di gennaio, pervenuta entro il 15 febbraio, potrà essere detratta nella liquidazione del mese di gennaio;
    • una fattura del 2018, pervenuta nel mese di gennaio 2019, potrà essere detratta nella liquidazione del mese di gennaio. Ciò a seguito della eccezione prevista nella norma, sopra evidenziata in corsivo.

Danilo Sciuto

20 Dicembre 2018

Nota della redazione:
In questi giorni la redazione di CommercialistaTelematico ha avviato un sondaggio telefonico mettendosi in contatto con tante aziende e studi professionali e ne è emerso un dato molto interessante, con risposte sostanzialmente univoche tra gli intervistati: la tendenza pratica che le aziende intendono seguire sarà quella di emettere materialmente le fatture nei primi giorni di Gennaio 2019 ma datarle 31/12/2018, in modo da avere in formato cartaceo tutte le fatture di competenza del periodo 2018, anche per poter archiviare con un certo ordine “mentale” i documenti di tutto l’anno e poi iniziare a predisporre in formato elettronico quelle di competenze 2019. Ciò permetterà anche di avere qualche giorno in più di tempo per dedicarsi all’apprendimento dei nuovi processi contabili, che saranno avviati dopo aver “sistemato” il problema 2018. L’emissione nel gennaio 2019 comporta che questi documenti in realtà – per rispettare il dettato legislativo – dovrebbero essere emessi in formato elettronico e non cartaceo, ma le aziende intervistate fanno affidamento sulla benevolenza che si spera avrà Agenzia delle Entrate in questo particolare momento storico ed in riferimento solo a questa specifica situazione. Nella considerazione che le aziende e gli studi professionali stanno affrontando un cambiamento epocale il fatto di separare per qualche giorno le fatture del 2018, emesse in formato cartaceo anche se non si potrebbe, da quelle di competenza del 2019, emesse naturalmente con le corrette metodologie, non dovrebbe comportare – per applicazione del buon senso – alcuna sanzione, alcun problema. 
Alcune delle aziende intervistate hanno simpaticamente segnalato che invieranno via mail – ai primi di gennaio 2019 – le fatture 2018 indicando nel testo della mail: “Alleghiamo alla presente copia in formato PDF della fattura cartacea già spedita via posta ordinaria in data 31/12/2018”. Altre hanno sottolineato che per questo problema eviteranno di inviare le fatture 2018 via PEC, per non lasciare la prova della tardività. Pochissime hanno risposto al sondaggio comunicando che emetteranno davvero le fatture di dicembre prima della chiusura del 31/12/2018. Solo alcune hanno confermato il pieno rispetto della Legge e che quindi non appena riapriranno l’attività, dopo la pausa festiva, partiranno immediatamente con emissione elettronica delle fatture del 31/12/2018. Si tratta solo di un piccolissimo sondaggio telefonico su circa 60 aziende e studi professionali, senza alcuna pretesa. Si ribadisce che per rispettare le norme occorre rispettare quanto indicato dall’autore dell’ottimo approfondimento qui sopra riportato.