Fattura elettronica: dal prossimo 1 gennaio la fattura cartacea perde la detrazione dell'IVA

Dal prossimo 1 gennaio 2019 entrerà in vigore, per numerosi contribuenti, l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. Da questa data la “carta” non avrà più alcun valore e la fattura cartacea non potrà più essere utilizzata per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate in una delle numerose FAQ sul tema pubblicate sul sito internet

Fattura elettronica: dal 1° gennaio prossimo la fattura cartacea perde la detrazione dell'IVADal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore, per numerosi contribuenti, l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Sono previste solo alcune eccezioni, ma nel tempo, più avanti, è probabile che alcuni esoneri dal nuovo adempimento vengano abrogati.

Le fatture analogiche non avranno più alcun valore fiscale. L’unica eccezione dovrebbe riguardare i “consumatori finali”, che potranno comunque ottenerne un esemplare e quindi potranno continuare ad utilizzarlo al fine di beneficiare di deduzioni e detrazioni d’imposta ai fini dell’IRPEF.

La “carta” non avrà più alcun valore e la fattura cartacea non potrà più essere utilizzata per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate in una delle numerose FAQ sul tema pubblicate sul sito internet.

Il caso in esame riguardava un contribuente che ha ricevuto una fattura analogica in luogo di quella elettronica esercitando il diritto alla detrazione dell’Iva. Tuttavia il contribuente, dopo aver esercitato il diritto alla detrazione sulla base del documento ricevuto in formato analogico, ha ricevuto la fattura elettronica. La ricezione di questo documento, avente validità fiscale, è avvenuta entro il termine previsto per la liquidazione periodica del tributo.

L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la legittimità del diritto alla detrazione proprio sulla base della successiva ricezione del documento emesso in formato elettronico. Secondo il chiarimento fornito con le FAQ, se il contribuente “non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’Iva in assenza di una fattura regolare”.

La soluzione è invece diversa, come già anticipato, per i documenti emessi nei confronti dei consumatori finali. La soluzione si desume da un’altra FAQ che indica la procedura di emissione della fattura elettronica nei confronti di un condominio. Tale soggetto può infatti essere equiparato ad una persona fisica consumatore finale.

Ai sensi dell’art. 1, comma 909 della legge di Bilancio 2018 il soggetto emittente il documento deve consegnare al destinatario della prestazione una copia della fattura elettronica trasmessa in formato analogico o elettronico. Tale soggetto può rinunciare a ricevere il documento in quanto potrà acquisirlo direttamente da apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate ha precisato che nel caso in cui non si rinunci “Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa”. Invece non dovrà essere riportata l‘indicazione che il documento non ha validità fiscale.

La differenza è sostanziale in quanto la mancata indicazione deve essere interpretata come la volontà del legislatore di attribuire rilievo, per il solo “consumatore finale,” anche alla fattura ricevuta in formato analogico.

La soluzione, se confermata, è assolutamente condivisibile. In questo modo la persona fisica potrà far valere in caso di controllo formale della dichiarazione dei redditi la fattura analogica ricevuta ed utilizzata per le detrazioni degli oneri sostenuti nel periodo di imposta. Il problema si pone, ad esempio, per le spese di ristrutturazione degli immobili che danno diritto, ai sensi dell’art. 16 – bis del TUIR, alla detrazione nella misura del 50 per cento con un massimale di spesa fino a 96.000 euro.

Se la soluzione fosse stata diversa, e quindi il documento ricevuto in formato cartaceo non avesse avuto per il consumatore finale validità fiscale, la persona fisica sarebbe stata di fatto obbligata ad acquisire il documento in formato elettronico dall’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In buona sostanza sarebbe stato necessario acquisire il documento in formato elettronico per fare valere le detrazioni di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Ne sarebbe conseguito, inevitabilmente, un rilevante aggravio degli adempimenti soprattutto per le persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, ma il rischio è stato scongiurato con la soluzione diversa.

Nicola Forte

12 dicembre 2018