Se c’è consenso non è necessaria l’autorizzazione del PM per aprire le borse

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 13 dicembre 2018

La Corte di Cassazione ha confermato che per aprire le borse, nel corso di una verifica fiscale, non è necessaria l’autorizzazione del P.M., se c’è il consenso del contribuente

autorizzazione pmLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24306 del 4 ottobre 2018, ha confermato che per aprire le borse, nel corso di una verifica fiscale, non è necessaria l’autorizzazione del P.M., se c’è il consenso del contribuente.

Infatti,

l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta dall'art. 52, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33, d.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di «apertura coattiva», e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente (cfr. Cass. 18 febbraio 2015, n. 3204; Cass. 23 aprile 2007, n. 9565)”.

Di conseguenza,

deve ritenersi legittima l'acquisizione di documentazione custodita all'interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale laddove, come nel caso in esame, l'apertura della stessa è avvenuta con l'autorizzazione di un dipendente dell'impresa in verifica e, comunque, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica me