Quali sono le responsabilità del liquidatore in caso di liquidazione di società con debiti fiscali non soddisfatti? I creditori sociali, fra cui il “creditore Fisco”, possono rivalersi sul liquidatore?
In base alle norme civilistiche, l’Amministrazione finanziaria, in qualità di creditore non soddisfatto, può far valere le proprie ragioni anche nei confronti dei liquidatori. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali possono rivalersi sui liquidatori, quando il mancato pagamento dipenda da questi come citato dagli artt. 2312 e 2495 c.c.
Secondo la dottrina civilistica, si tratta di una responsabilità aquiliana, ovvero, una responsabilità extracontrattuale, derivante dall’attività propria del liquidatore che, dunque, non risponderebbe direttamente per il debito societario, ma per un distinto debito nascente dal proprio comportamento colposo che lo stesso ha assunto durante lo svolgimento della sua attività[1].
Ne deriva che l’effettivo tributo non può in alcun modo considerarsi imputato al liquidatore, di conseguenza per poter attivare la responsabilità del medesimo, sarà necessario il definitivo accertamento dell’obbligazione tributaria della società.
In assenza di un fenomeno di imputazione del debito di imposta in capo al liquidatore, ed in assenza di una disposizione fiscale che faccia sorgere una fattispecie di carattere tributario, l’Amministrazione non potrà attivare la responsabilità del liquidatore, ex artt. 2495 e 2312 c.c., tramite l’emissione di atti impositivi.
Gli uffici fiscali dovranno, quindi, far valere le proprie ragioni di credito, basate sulle norme codicistiche alla stregua di un qualunque altro creditore sociale e citando, in giudizio, il liquidatore dinanzi al giudice ordinario. Si dovrebbe escludere, anche in questo caso, che l’Amministrazione finanziaria possa godere di una qualche forma di privilegio, non trattandosi in senso proprio di un credito di imposta.
In questo modo, tracciati i confini civilistici della responsabilità dei liquidatori per i debiti societari, appare importante osservare in che modo opera la norma “speciale” dell’art. 36 Dpr 602/73, nei propri ambiti di applicazione (l’Ires non assolta dalle società di capitali).
L’art. 36 citato individua, ol