La Corte di Cassazione ha reso precise indicazioni sul tema, compilando una sorta di “decalogo” sul tema. E’ stato rammentato che l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria
Il potere di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa in ambito tributario è rinvenibile:
– nell’art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cioè in una norma precipua della disciplina del rito innanzi le Commissioni tributarie, secondo cui “la Commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”;
– nella norma che ha dato spunto a diversi arresti della Cassazione, cioè l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (“non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”);
– nell’art. 10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. Statuto del contribuente (“le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”).
Recentemente la Corte di Cassazione, con la sent. n. 18405 del 12 Luglio 2018 , ha reso precise indicazioni sul tema, “compilando” una sorta di “decalogo” sul tema.
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