Alla luce dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2019, n. 87, convertito nella L. 9 agosto 2018, n. 96), il Legislatore è intervenuto in maniera importante in merito all’istituto del contratto a termine, disciplinato dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Le nuove disposizioni legislative, entrate in vigore in via definitiva dal 1° novembre 2018, hanno interessato in particolare: la durata massima del contratto, che è stata ridotta da 36 a 24 mesi; la reintroduzione della causale per i contratti che superano i 12 mesi; la riduzione delle proroghe da 5 a 4; l’incremento del contributo addizionale dello 0,5% per ogni rinnovo e l’estensione dei termini per impugnare il contratto da 120gg a 180gg. In questo contesto, naturalmente, rimane immutato il principio del c.d. “diritto di precedenza”, che è un aspetto fondamentale che il datore di lavoro deve tenere in considerazione in caso di assunzione di un la
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