Alla luce dell’entrata in vigore del Decreto Dignità, il Legislatore è intervenuto in maniera importante in merito all’istituto del contratto a termine. Le nuove disposizioni legislative, entrate in vigore in via definitiva dal 1° novembre 2018, hanno interessato in particolare: la durata massima del contratto, che è stata ridotta da 36 a 24 mesi; la reintroduzione della causale per i contratti che superano i 12 mesi; la riduzione delle proroghe da 5 a 4; l’incremento del contributo addizionale dello 0,5% per ogni rinnovo e l’estensione dei termini per impugnare il contratto da 120gg a 180gg. In questo contesto, rimane immutato il principio del c.d. “diritto di precedenza”, aspetto fondamentale che il datore di lavoro deve tenere in considerazione in caso di assunzione di un lavoratore con contratto a tempo determinato. L’occasione è dunque propizia per fare un attento riepilogo della disciplina
Alla luce dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2019, n. 87, convertito nella L. 9 agosto 2018, n. 96), il Legislatore è intervenuto in maniera importante in merito all’istituto del contratto a termine, disciplinato dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Le nuove disposizioni legislative, entrate in vigore in via definitiva dal 1° novembre 2018, hanno interessato in particolare: la durata massima del contratto, che è stata ridotta da 36 a 24 mesi; la reintroduzione della causale per i contratti che superano i 12 mesi; la riduzione delle proroghe da 5 a 4; l’incremento del contributo addizionale dello 0,5% per ogni rinnovo e l’estensione dei termini per impugnare il contratto da 120gg a 180gg. In questo contesto, naturalmente, rimane immutato il principio del c.d. “diritto di precedenza”, che è un aspetto fondamentale che il datore di lavoro deve tenere in considerazione in caso di assunzione di u