L’attività agrituristica è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli, cioè a coloro che svolgono attività di coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura. L’imprenditore agricolo singolo o associato, che abbia intenzione di esercitarla, dovrà perciò attenersi ad una precisa disciplina amministrativa. Alla Regione il compito di stabilire criteri, limiti, obblighi, per lo svolgimento di tale attività. A cura di di Cinzia De Stefanis, Antonio Quercia e Caterina Dell’Erba.
Avviare un’attività di agriturismo: gli adempimenti burocratici
Requisiti operatore agriturismo – requisiti per avviare attività di agriturismo
L’attività agrituristica è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli, cioè a coloro che svolgono attività di coltivazione, allevamento di animali, silvicoltura.
L’attività agrituristica consiste fondamentalmente in quattro tipi di servizio che possono essere svolti anche singolarmente:
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- allestimento di alloggi per soggiorno;
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- somministrazione di pasti e di bevande costituiti almeno in parte da prodotti propri;
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- allestimento di aree attrezzate per il campeggio;
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- organizzazione di attività ricreative, sportive, culturali e didattiche.
Le regole per lo svolgimento di tali attività sono fissate da leggi regionali, coordinate da una legge-quadro dello Stato (la l. 20 febbraio 2006, n. 96), fermo restando che le attività agrituristiche devono essere tutte connesse all’attività agricola, cioè finalizzate sempre alla migliore valorizzazione delle risorse agricole (edifici esistenti e non più utili alla conduzione del fondo, prodotti aziendali, ambiente naturale, risorse culturali del luogo).
Per esercitare l’attività agrituristica occorre la presentazione della comunicazione di inizio attività.
L’operatore agrituristico deve:
- presentare la SCIA;
- registrare gli ospiti in arrivo secondo le norme di pubblica sicurezza;
- ottenere l’autorizzazione sanitaria per i locali di accoglienza e per quelli in cui si trattano generi alimentari;
- dotarsi del piano aziendale di autocontrollo igienico sanitario previsto per il trattamento delle sostanze alimentari (se svolge attività di trasformazione dei prodotti o di ristorazione);
- dotare di abilitazione sanitaria (libretto sanitario o frequentazione di corsi for- mativi, secondo norme regionali) le persone che si occupano dell’accoglienza e in particolare del trattamento di sostanze alimentari;
- non costruire nuovi edifici, ma utilizzare esclusivamente edifici già esistenti in azienda e non più utili alla conduzione del fondo;
- impiegare nella ristorazione la quota di prodotto proprio stabilita dalla Regione;
- rispettare tutte le norme generali attinenti i diversi servizi che presta (es. fi- scali, smaltimento rifiuti, canoni televisivi, diritto d’autore per manifestazioni musicali, ecc.).
Avviare un’attività agrituristica: la disciplina amministrativa
L’imprenditore agricolo singolo o associato, che abbia intenzione di esercitare l’attività agrituristica, deve attenersi a una precisa disciplina amministrativa.
La Regione ha il compito di stabilire criteri, limiti, obblighi, per lo svolgimento dell’attività agrituristica (art. 6).
Innanzitutto è necessario, come prerequisito, essere in regola con quanto previsto dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 c.p. e dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; in sintesi:
a) non aver riportato negli ultimi tre anni condanne con sentenza passata in giudi- cato per commercio di sostanze alimentari nocive, turbata libertà dell’industria e del commercio, vendita di prodotti industriali contraffatti, delitti in materia di igiene e sanità e di frode nella preparazione degli alimenti;
b) non risultare sottoposto alle misure di prevenzione previste nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità. L’accertamento dei requisiti penali viene comunque effettuato;
c) non essere mai stato dichiarato delinquente abituale.
Chi intende svolgere attività agrituristiche deve presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata l’azienda, apposita SCIA attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
→ Alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:
- descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all’attività;
- autoclassificazione dell’azienda;
- dichiarazione concernente l’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici;
- dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di connessione.
L’attività può essere intrapresa immediatamente all’atto della presentazione della SCIA.
Il Comune verifica la regolarità della documentazione presentata entro il termine di 60 gg.
Se dal controllo effettuato l’attività viene esercitata in maniera difforme e/o non regolare, il Comune provvede a emettere divieto di prosecuzione dell’attività.
Abilitazione e disciplina fiscale dell’attività agrituristica
Nell’art. 7 della l. 96/2006 si disciplina la formazione e l’abilitazione per l’esercizio dell’attività agrituristica.
Le Regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le Regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.
Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle Regioni in materia, autorizzato ai sensi dell’art. 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’art. 5 della l. 30 dicembre 1991, n.
413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il s