ACE: la disciplina antielusiva rimodulata da nuovi principi di diritto

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato due principi di diritto aventi per oggetto alcuni aspetti della disciplina antielusiva dell’ACE e intervenendo con chiarimenti in merito alle operazioni infragruppo e le possibili cause di riduzione della base ACE, trattando nello specifico gli incrementi di crediti da finanziamento verso altri soggetti del gruppo e gli incrementi di capitale proprio derivanti sia da conferimenti che da utili accantonati a riserva

ACE: la disciplina antielusiva rimodulata da nuovi principi di dirittoIl 6 novembre 2018 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato i Principi di diritto n. 11 e 12 aventi per oggetto alcuni aspetti della disciplina antielusiva dell’ACE e intervenendo con chiarimenti in merito alle operazioni infragruppo e le possibili “cause di riduzione” della base ACE, trattando nello specifico nel principio di diritto:

  • n. 11 gli Incrementi di crediti da finanziamento verso altri soggetti del gruppo;
  • n. 12 gli Incrementi di capitale proprio derivanti sia da conferimenti che da utili accantonati a riserva.

L’ ACE acronimo di “Aiuto alla Crescita Economica” è una misura agevolativa, introdotta dall’art.1 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, istituita per aiutare le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.

L’agevolazione si sostanzia, come sappiamo, con l’introduzione di una quota di deducibilità dall’imponibile di una parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa per un importo  calcolato – a seconda del beneficiario – e denominato “rendimento nozionale”. Quest’ultimo ottenuto applicando una percentuale di “remunerazione” alla “variazione” in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010.

Il successivo Decreto MEF 3 agosto 2017 ha rimodulato diversi aspetti della disciplina ACE tra cui quelli relativi alle “norme antielusive” disposte per intercettare le ipotesi di duplicazione del beneficio ACE in riferimento alle operazioni poste in essere da soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, residenti in Paesi diversi dall’Italia.

I due nuovi principi di diritto emanati trattano proprio la base ACE e pongono a base della disamina dell’argomento una base comune che attiene al concetto secondo il quale gli apporti (cioè i conferimenti e versamenti) dei soci devono essere considerate prioritariamente rispetto gli utili accantonati a riserva.

In relazione a questa logica l’Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti. Vediamo in dettaglio:

In merito al principio di diritto n. 11 l’Agenzia delle Entrate analizza la riduzione della base imponibile Ace correlata all’incremento dei crediti di finanziamento, rispetto a quelli che emergono dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2010.

Il focus è puntato sulle società che aumentano il capitale sociale mediante un conferimento in denaro dei propri soci e utilizzano tale “fondi” per finanziare le proprie società partecipate.

Sull’argomento l’Agenzia era intervenuta con la Circolare n.12/E/2014 che commentava al punto 3 l’articolo 10 del decreto ACE, in cui sono disposte alcune norme di carattere antielusivo aventi la finalità di “evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell’ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all’interno delle società del gruppo”.

In questo senso l’intervento della circolare introduce specifiche regole per le operazioni di società appartenenti al gruppo individuando le operazioni alle quali è correlata l’immediata sterilizzazione dell’ACE.

Ricordiamo a titolo chiarificatore quali sono:

  1. conferimenti in denaro effettuati in favore di soggetti residenti;
  2. acquisizione di:

– partecipazioni di controllo o incremento della quota delle stesse detenuta (di cui all’art. 10 del decreto ACE  lett. a) comma 3;

– aziende o rami d’azienda (di cui all’art. 10 del decreto ACE  lett. b) comma 3;

  1. conferimenti in denaro provenienti da:

– soggetti domiciliati in Paesi che consentono lo scambio di informazione ai fini tributari qualora siano controllati da soggetti residenti (di cui all’art. 10 del decreto ACE lett. c) comma 3;

– soggetti domiciliati in Paesi che non consentono tale scambio (di cui all’art.10 del decreto ACE lett.d) comma 3);

  1. incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (di cui all’art. 10 del decreto ACE lettera e) comma 3.

La circolare, illustrando le varie casistiche, disponeva la possibilità di ridurre della base ACE quando la società finanziata non ha effettuato a sua volta alcuna operazione infragruppo, come i conferimenti a favore di altre società del gruppo, duplicando conseguentemente il beneficio.

In particolare nel paragrafo 3.4 della Circolare, in merito alla sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio, nell’ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento l’Amministrazione chiariva che i benefici dell’ACE possono essere duplicati quando un soggetto giuridico riceve un conferimento in denaro, il quale accresce l’agevolazione relativa all’impresa conferitaria e, successivamente, quest’ultima presta la somma che le è stata conferita a società appartenenti al suo gruppo affinché esse impieghino detto denaro per compiere nuovi conferimenti in denaro e, quindi, per aumentare il vantaggio tributario dei soggetti conferitari”.

In conseguenza a questo autorizzava la disapplicazione della norma antielusiva se il destinatario del finanziamento non aveva, a sua volta, eseguito operazioni duplicative del beneficio di cui all’articolo 10 del decreto ACE, cioè conferimenti in denaro, finanziamenti a soggetti del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo.

Il principio di diritto n. 11 ha per oggetto proprio la disapplicazione delle disposizioni dell’articolo 10, comma 3, lett. e) del DM 14 marzo 2012 relative agli incrementi di crediti da finanziamento verso altri soggetti del gruppo e interviene nell’ipotesi che il destinatario del finanziamento presenti una propria base ACE costituita anche da apporti di capitale.

In questa fattispecie il principio n.11 chiarisce in modo più puntuale la questione e dispone una sorta di presunzione in relazione alla quale si suppone che, qualora la base ACE della società finanziata è costituita anche dagli apporti di capitale, se il soggetto effettua lui stesso un’operazione che duplica il beneficio, si presume appunto che queste operazioni siano poste in essere utilizzando prioritariamente la somme pervenute a titolo di apporto.

Di conseguenza queste somme andranno sterilizzate dalla base ACE del soggetto finanziato mentre il soggetto finanziatore dovrà disapplicare l’art.10 c. 3 lett. e) del decreto ACE fino a concorrenza della riduzione operata.

Il principio di diritto 12 interviene in merito alla disapplicazione dell’art.10 del DM del 14 marzo 2012 relativamente agli incrementi di capitale proprio derivanti sia da conferimenti che da utili accantonati a riserva.

In particolare il principio entra nel merito di uno dei casi esaminati dall’Agenzia nella circolare n. 21/E/2015 al par.3.3 relativo alla disapplicazione delle norme antielusive in presenza di incremento dell’ACE derivante solo da utili accantonati a riserva.

In quell’occasione è stato evidenziato dall’Amministrazione che, per escludere la presenza di potenziali fenomeni di duplicazione dell’agevolazione ACE, era necessario verificare:

  • la composizione della base ACE: che doveva essere priva di conferimenti in denaro, provenienti da qualsiasi soggetto;
  • presenza di finanziamenti provenienti da altri soggetti appartenenti al gruppo: in quanto il capitale proprio dei soggetti finanziatori non doveva avere incrementi dovuti a conferimenti in denaro proveniente da qualsiasi soggetto

Su queste premesse nei casi in cui la base ACE è mista, cioè costituita da conferimenti e da utili accantonati, quando il contribuente compie una o più operazioni di cui all’articolo 10 del decreto ACE, dovrà apportare riduzioni fino a concorrenza dell’importo della base ACE formata dai conferimenti in denaro.

In relazione a questo il principio di diritto chiarisce che in presenza un base ACE mista, costituita da utili accantonati a riserva e conferimenti in denaro ricevuti dai soci, qualora la società effettua  un aumento di capitale a favore di una società partecipata essa dovrebbe ridurre la propria base ACE per l’intero importo corrispondente all’aumento di capitale, in quanto si presume che esso scaturisca proprio dagli apporti dei soci.

Questo in considerazione della precisazione fatta nel principio di diritto in commento secondo la quale “Una volta neutralizzata la base ACE frutto degli apporti di capitale, residua quella alimentata da utili non distribuiti che, come evidenziato, rende ulteriori ed eventuali operazioni in uscita non duplicative nel presupposto, però, che non sussistano ulteriori flussi di denaro in ingresso (a fronte delle operazioni di cui all’articolo 10 del decreto ACE) che abbiano già formato base ACE per altri soggetti del gruppo”.

Monica Greco

30 novembre 2018