Nell’ambito del procedimento di accertamento, l’ufficio deve procedere all’emanazione dell’atto impositivo solo dopo avere acquisito le eventuali osservazioni del contribuente in ordine al contenuto del processo verbale di constatazione redatto a conclusione della verifica fiscale e – a tale scopo – tale provvedimento non può essere notificato prima del decorso di 60 gg. dal rilascio del suddetto p.v.c.
La Corte di Cassazione – con l’ordinanza del 19-06-2018, n. 16110 – ha nuovamente affrontato la ben nota questione interpretativa connessa alla legittimità dell’adozione, in casi di motivata urgenza, di un atto di accertamento prima del decorso del c.d. spatium deliberandi, pari a 60 giorni, riconosciuto al contribuente nel momento del rilascio del processo verbale di constatazione, come testualmente previsto dal comma 7 dell’art. 12 della Legge n. 212/2000, c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente.
La questione in argomento, più volte affrontata sul piano giurisprudenziale e dottrinale, assume particolare rilevanza atteso il complessivo contesto normativo nel quale la stessa norma si inserisce; quadro normativo sempre più connotato dai principi