La Corte di Cassazione ritorna ad affrontare la questione dell’accertamento anticipato, esaminando un aspetto sicuramente nuovo: l’ostruzionismo del contribuente.
Trattiamo di un caso particolare di accertamento anticipato: quello in cui le tattiche dilatorie del contribuente rivelano volontà di ostruzionismo.
La vicenda processuale: ricorso avverso avviso di accertamento a fini Ires, Irap e IVA
Una s.r.l. proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza avverso l’avviso di accertamento emesso in data 12 dicembre 2014, con il quale l’Ufficio rettificava, ai fini Ires, Irap e Iva, il reddito per l’anno di imposta 2009.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione dell’Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello, non avendo l’Agenzia delle Entrate rispettato il termine di giorni 60 previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e non ritenendo giustificati i motivi di urgenza addotti dall’Ufficio.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi:
- con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 codice procedura civile (Contenuto della sentenza), comma 2, n. 4), dell’art. 18 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR reso una motivazione apparente;
- con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per