Torniamo sull’accertamento anticipato: da quando decorre il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del Contribuente?
ll processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell’avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell’impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli Uffici dell’Ente impositore.
E’ questo il principio espresso nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17818 dell’1 giugno 2022, che affronta un caso particolare di rapprti fra accertamento anticipato e Statuto del contribuente ma concreto.
Il fatto di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento, che veniva impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo accertata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, perchè al termine delle operazioni di verifica fiscale non era stato rilasciato al contribuente un verbale che gli consentisse di contestare le risultanze dell’accertamento in fase precontenziosa. In conseguenza la Commissione di primo grado annullava l’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di