Il Ministero del Lavoro ha chiarito quali sono i soggetti che si possono occupare in azienda della specifica formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguito di richiesta di Interpello da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Ministero del Lavoro ha chiarito – con l’Interpello n. 7/2018 – quali sono i soggetti che si possono occupare in azienda della specifica formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguito di richiesta di Interpello da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La formazione in azienda in materia di salute e sicurezza
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, meglio conosciuto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si occupa quasi totalmente di tutte le problematiche inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori all’interno del luogo di lavoro, stabilendo principi e precetti da tenere in debita considerazione nella gestione aziendale.
Le sanzioni in caso di mancato rispetto di questi obblighi sono infatti estremamente rigide, in relazione proprio all’estrema importanza che tale argomento riveste.
L’articolo 37 in particolare tratta della formazione sui luoghi di lavoro, prevedendo nello specifico che il datore di lavoro debba assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
-
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione dell