Sicurezza sul lavoro: regole e pause per i videoterminalisti

Le attività di lavoro si svolgono sempre più con modalità che necessitano l’impiego di un computer: tali attività, solitamente svolte in ufficio, comportano certamente rischi minori di attività (ad esempio) nel campo dell’edilizia ma, al contempo, necessitano di specifici controlli da parte del datore di lavoro in ordine alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti ai cd. videoterminali: in tutela dei lavoratori interviene il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale prescrive degli appositi obblighi e accortezze da parte del datore di lavoro, alla violazione dei quali susseguono specifiche e notevoli sanzioni

Le attività di lavoro si svolgono sempre più con modalità che necessitano l’impiego di un computer: tali attività – solitamente svolte in ufficio – comportano certamente rischi minori di attività (ad esempio) nel campo dell’edilizia, ma al contempo necessitano di specifici controlli da parte del datore di lavoro in ordine alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti ai cd. Videoterminali: in tutela dei lavoratori interviene il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale prescrive degli appositi obblighi e accortezze da parte del datore di lavoro, alla violazione dei quali susseguono specifiche e notevoli sanzioni.

 

Definizione di Videoterminalisti

Il D.Lgs. n. 81/2008, cd. Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro, comprende numerose disposizioni che riguardano una peculiare tipologia di lavoro, che è quella che si svolge di fronte ai videoterminali, cioè quei soggetti che svolgono la loro attività di fronte a uno schermo alfanumerico o grafico, che di solito è un computer.

Infatti – nonostante rispetto ad altre tipologie di lavoro il rischio professionale sia inferiore – è importante tutelare tali soggetti per le problematiche fisiche che può generale tale tipologia di lavoro, soprattutto (ma non solo) a carico della vista e degli occhi.

È così opportuno andare a definire cosa si intende per “videoterminalisti”: essi sono soggetti che utilizzano durante l’attività lavorativa un’attrezzatura munita di videoterminale, anche portatile, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali.

 

Sicurezza sul Lavoro: le disposizioni nel Testo Unico

Le disposizioni che riguardano i videoterminalisti, sono contenute all’interno del Titolo VII del Decreto Legislativo n. 81/2008, e in particolare agli artt. nn. 172-178; con tali tipologie di attività lavorative il datore di lavoro ha un ruolo estremamente importante, in quanto all’interno della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, egli dovrà specificamente analizzare tutti i rischi eventuali per la vista e per gli occhi, per i problemi legati alla postura ovvero all’affaticamento fisico o mentale, oltre che le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Sulla base di quanto detto, il datore di lavoro dovrà quindi sincerarsi che il luogo di lavoro rispetti alcuni standard minimi di conformità, presenti all’interno dell’allegato XXXIV al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di formare e informare i lavoratori in merito agli strumenti utilizzati, specificando e informandoli sulle modalità di svolgimento dell’attività, su come proteggere gli occhi e la vista, fornendo anche le informazioni riguardanti le misure applicabili al posto di lavoro.

 

I soggetti interessati

Come già specificato i videoterminalisti sono quei lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale, anche portatile, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali: la definizione non è di poco conto, perché fa una prima discriminazione tra i soggetti che sono interessati dalla normativa.

Rimangono esclusi dalle prescrizioni del Titolo VII i soggetti addetti ai posti di guida di veicoli o macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di mezzi di trasporto, e sistemi informatici destinati all’utilizzazione da parte del pubblico, alle macchine calcolatrici, e ai registratori di cassa, oltre che a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione di dati o misure e alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

 

Obblighi del datore di lavoro

Nonostante sembri chiaro che tale obbligo cerca di tutelare maggiormente la vista e gli occhi dall’esposizione continua a tali strumenti, va ricordato come le patologie a cui i videoterminalisti vanno incontro in caso di utilizzo difforme o prolungato si estendano anche a problemi a carico della schiena ma anche posturali, derivanti dalla scorretta modalità di utilizzo ovvero anche da parte di una non conformità degli strumenti di lavoro.

A tal proposito va ricordato che – a pena di irrogazione di numerose sanzioni – il datore di lavoro ha specifici obblighi previsti dal Testo Unico allo scopo di tutelare i lavoratori addetti ai videoterminali: egli infatti – tra i tanti – ha l’obbligo di predisporre correttamente il luogo di lavoro, ad esempio verificando il corretto posizionamento delle luci artificiali e della luce ambientale (che se posizionata in maniera errata può creare una fatica maggiore nell’utilizzo di tali strumenti), della conformità dei monitor e in special modo verificando che essi non presentino alcun tipo di sfarfallio, e tutto quanto in potere del datore di lavoro per evitare uno sforzo maggiore a carico della vista, ecc.

Bisognerà anche tenere in considerazione le correnti d’aria, le quali – se molto vicine al viso – possono comportare una particolare secchezza degli occhi e una conseguente alterazione della funzionalità lacrimale con bruciore, arrossamento, o stanchezza.

Spetta ancora al datore di lavoro la verifica della postazione di lavoro, affinché essa rispetti le prescrizioni indicate dal Testo Unico, limitando al minimo le problematiche per i lavoratori.

È bene ricordare inoltre a tale proposito che qualora i lavoratori siano soggetti all’uso prolungato dei computer portatili, il datore di lavoro è tenuto a fornire un mouse e una tastiera esterni prescrivendone al contempo l’utilizzo.

 

L’obbligo di garantire la pausa

I soggetti che rientrano nella definizione di videoterminalisti – cioè quei soggetti che svolgono la prestazione lavorativa mediante l’uso di videoterminali per almeno 20 ore a settimana – vengono tutelati dalla normativa prevedendo che essi effettuino delle interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale (se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva o aziendale).

In particolare ciò è prescritto dall’art. 175, quando prevede che il lavoratore ha diritto a un’interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività, che sono stabilite dalla contrattazione collettiva o da quella aziendale. In caso di mancanza di specifiche disposizioni, si seguirà quanto previsto all’interno dell’articolo 175, che prevede il diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Inoltre, il medico competente può prevedere anche modalità e durate diverse e comunque temporanee delle interruzioni, anche a livello individuale, considerata la soggettiva condizione di ciascun dipendente.

Su tale tema è opportuno fare una precisazione: la pausa viene considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro; così, il datore di lavoro può legittimamente permettere al lavoratore di “staccare gli occhi dallo schermo” adibendolo ogni 120 minuti e per 15 minuti ad esempio a una diversa mansione che non comporta l’attività con videoterminali.

 

Le sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi a carico del datore di lavoro

Un punto che merita attenzione in conseguenza dell’importanza del tema trattato, è certamente quello delle sanzioni: infatti se non si rispettano gli obblighi necessari per assicurare la salute dei soggetti addetti ai videoterminali, il datore di lavoro (ma anche il dirigente) potrebbero essere puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 3.400 euro nel caso di violazioni riguardanti:

  • la mancata adozione di tutte le misure appropriate per ovviare ai rischi;
     
  • mancata predisposizione in maniera corretta dei posti di lavoro;
     
  • nel caso in cui non sia garantito ai lavoratori il rispetto delle pause dal videoterminale;
     
  • nel caso in cui i lavoratori non siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, alla visita del medico competente e a visita di controllo per i rischi sul lavoro.

La normativa prevede invece l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 750 a 4.000 euro nel caso in cui il datore di lavoro:

  • non fornisca dispositivi speciali di correzione visiva in funzione dell’attività svolta, qualora l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i normali dispositivi di correzione visiva;
     
  • nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca le opportune informazioni e formazione ai prestatori di lavoro.

     

Antonella Madia
9 giugno 2018