In presenza di debiti tributari scaturenti da accertamenti nei confronti di associazioni non riconosciute occorre tener conto anche dei profili di responsabilità dei soggetti che hanno agito per gli enti medesimi. Nella gestione delle associazioni non riconosciute seppur esista una separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell’associazione, si riconosce una responsabilità solidale e illimitata in capo a chi agisce in nome e per conto dell’associazione
Premessa
In presenza di debiti tributari scaturenti da accertamenti nei confronti di associazioni non riconosciute occorre tener conto anche dei profili di responsabilità del legale rappresentante che abbia agito per gli enti medesimi.
Nella gestione delle associazioni non riconosciute seppur esista una separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell’associazione, si riconosce ex art. 38 c.c. una responsabilità solidale e illimitata in capo a chi agisce in nome e per conto dell’associazione.
L’associazione non riconosciuta ha piena capacità di intrattenere rapporti giuridici con soggetti terzi e, per mezzo delle persone che la rappresentano, di assumere di fronte ad essi obbligazioni di cui sarà responsabile e in relazione alle quali i terzi potranno far valere i loro diritti sul fondo comune (art. 38 c.c.).
I rappresentanti operano sulla base di un rapporto di immedesimazione organica che li lega all’associazione, in modo tale che ogni atto da loro compiuto, in nome e per conto dell’associazione, viene ad essa immediatamente imputato.
L’Agenzia delle Entrate, a tal fine, notifica all’amministratore in carica all’epoca delle presunte violazioni, lo stesso avviso di accertamento emesso e notificato a carico dell’ente associativo.
L’Agenzia delle Entrate, richiede al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale la concessione di misure cautelari, ai sensi dell’art.22, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, a carico del rappresentante legale in carica all’epoca delle contestate violazioni. [1]
Concreta ingerenza nell’attività dell’ente
Non è la carica in sé il presupposto della responsabilità solidale ma è il compimento di atti di gestione in favore e per conto della associazione medesima.[2]
La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 38 cod. civ.[3], non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell’associazione ma si fonda sull’attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concret