La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di dichiarazione congiunta, ciascun coniuge è legittimato ad opporsi alla pretesa tributaria. Attraverso alcune sentenze esaminiamo la posizione dell’uno e dell’altro coniuge…
PREMESSA
Con l’ordinanza n. 22358 del 13 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che in caso di dichiarazione congiunta, ciascun coniuge è legittimato ad opporsi alla pretesa tributaria.
Osserva la Corte che l’art.17, secondo comma, della legge 13.4.1977, n. 114 prevede che in ipotesi di dichiarazione congiunta dei coniugi, la notificazione della cartella dei pagamenti dell’Irpef iscritta nei ruoli sia eseguita nei confronti del marito (e per esso al curatore del suo fallimento nella specie), sicché alcuna violazione risulta sussistere. “In ogni caso la natura solidale passiva dell’obbligazione dei contribuenti che, come nella specie, abbiano deciso di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta comporta la piena legittimazione di ciascuno di essi a proporre opposizione alla pretesa tributaria, del tutto a prescindere dagli esiti che il procedimento abbia avuto nei riguardi di ciascuno di essi, financo se per uno di essi la pretesa sia divenuta definitiva (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 462 del 11/01/2018); ciò determina che l’eventuale omessa notificazione degli atti prodromici agli avvisi di mora all’odierna ricorrente, anche ove esistente, non avrebbe pregiudicato in alcun modo il suo diritto a proporre opposizione ai soli avvisi di mora (Sez. 5, Sentenza n. 23553 del 18/11/2015; Sez. 5, Sentenza n. 19896 del 15/09/2006)”.
Breve nota
L’art.17, della Legge 13 aprile 1977, n. 114, ha concesso (comma 1) ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati la facolta di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, disponendo altresì al comma 3 che in tale ipotesi la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito iscritta nei ruoli e’ eseguita nei confronti dei marito, e, al comma 4, che “gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma dei comma precedente”; infine, al comma 5, che “i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome