Perentorio il termine per i deposito dei documenti in Commissione Tributaria e gli uffici sono tenuti a trasmettere gli atti all’articolazione territoriale competente: questi i principi recentemente ribadititi dalla Commissione Tributaria di Vicenza
Con ricorso notificato a mezzo posta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il contribuente impugnava l’atto di iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti relativi ad IRPEF, addizionali regionali e comunali, alla tassa di smaltimento rifiuti, alla tassa automobilistica.
Tra i motivi di doglianza il contribuente eccepiva:
- l’omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte;
- l’intervenuta decorrenza del termine di prescrizione dei crediti e di decadenza dall’azione di riscossione;
- l’omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.
All’udienza udienza per la sospensione dell’atto impugnato, nessuno compariva per l’Agenzia resistente.
Fissata la data per la trattazione della controversia, da tenersi in forma di pubblica udienza, la difesa del contribuente depositava nei termini di legge memorie illustrative nelle quali evidenziava che l’Agenzia delle Entr