In tema di riscossione coattiva delle imposte l’iscrizione ipotecaria, pena la sua nullità, deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente.
Il principio è contenuto nella recente sentenza n. 10349/2017 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’ufficio finanziario deve comunicare la futura emissione dell’iscrizione ipotecaria assegnando il termine di trenta giorni affinché il contribuente presenti le proprie osservazioni o proceda all’esecuzione del pagamento.
L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente, che si è reso inadempiente all’intimazione di pagamento della cartella o mediante l’avviso di accertamento esecutivo (art. 77 DPR 1973/602).
Lo stesso concessionario, quindi, può emettere cartelle e/o ingiunzioni di pagamento solo sulla base di elementi validi e documentabili in grado di giustificare le pretese degli enti creditori, essendo dovuta la prova da parte di questi ultimi o da parte del concessionario.
L’iscrizione ipotecaria è una facoltà del concessionario della riscossione e che tito